C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CSAT del 30.01.2025 – Delibera – Reclamo della società ALVGINANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 35/ A.G. del 19.12.2024. Gara – Alvignano Calcio / Academy San Nicola del 15.12.2024 – Campionato Under 16 Regionale, girone B. Perdita della gara.
Reclamo della società ALVGINANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 35/ A.G. del 19.12.2024. Gara – Alvignano Calcio / Academy San Nicola del 15.12.2024 – Campionato Under 16 Regionale, girone B. Perdita della gara.
La società Asd Alvignano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul CU n. 35 del 19/12/2024/ag, con la quale il GST disponeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti della società reclamante infliggendo alla stessa l’ammenda di euro 800.00 e disponendo che la prossima gara interna fosse disputata a porte chiuse. Deduceva la società reclamante che non era accaduto nulla di quanto evidenziato dal DDG nel referto di gara bensì lo stesso era stato costretto a sospendere la gara in quanto in preda ad un attacco di ansia così come, peraltro, comunicato telefonicamente al proprio designatore. In particolare, i cancelli di accesso alla terreno di gioco non risultavano danneggiati e ciò poteva essere confermato anche dal dirigente e dall’allenatore della squadra avversaria. Concludeva la reclamante per l’annullamento delle sanzioni comminate, e in via subordinata, per l’applicazione di una sanzione ridotta anche in via equitativa. La CSAT alla luce di quanto dedotto nel referto di gara e nell’impugnativa, dispone l’audizione del DDG al fine di fornire chiarimenti circa la decisione di sospendere definitivamente la gara ma soprattutto di verificare se il DSDG avesse o meno osservato tutte le direttive in materia prima di proceder alla sospensione. In sede di audizione, il DDG ha precisato che il clima tra i contendenti era abbastanza teso ma sino al momento della sospensione non vi erano stati incidenti e/o atti violenti. Il pubblico presente non era numeroso ma attraversavano i cancelli, al termine del primo tempo, alcuni di essi entravano sul terreno di gioco senza però assumere atteggiamenti minacciosi nei confronti di nessuno dei tesserati né tantomeno nei confronti del DDG. Quest’ultimo, poi, precisava che prima di decidere la sospensione definitiva non invitava né il capitano né i dirigenti della squadra di casa ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la chiusura dei cancelli al fine di consentire la prosecuzione della gara né provvedeva a chiamare le Forze dell’Ordine. La CSAT, pertanto, letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto e sentito il DDG in sede di audizione ritiene che, nella fattispecie, non sussistevano motivazione valide per procedere alla sospensione definitiva della gara. Il clima sebbene teso avrebbe comunque consentito la prosecuzione della gara né il DDG ha ritenuto invitare, quei pochi spettatori che avevano invaso il terreno di gioco senza, peraltro, assumere atteggiamenti intimidatori e/o oltraggiosi nei confronti dei tesserati delle due squadre e nei confronti del DDG, a rientrare sugli spalti. Appare, poi, strano che la società reclamante, che al momento della sospensione definitiva della gara conduceva per 3-1, non si fosse prodigato a porre in essere quanto necessario per proseguire la gara ove mai fossero stati compulsati in tal senso i propri dirigenti dal DDG. Pertanto, alla luce di quanto esposto, ritenuto che non sussistevano validi motivi per la sospensione definitiva della gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto dispone la ripetizione della gara, inviando alla segreteria dell’Attività Giovanile per la fissazione della nuova data. Dispone non incamerarsi la tassa già versata.
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