C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/CSAT del 06.02.2025 – Delibera – Reclamo della società TABOR in riferimento al C.U. n. 44/C5 del 23.01.2025. Gara – Tabor / Academy Futsal Cisterna del 18.01.2025 – Campionato calcio a 5 serie D, girone C. Squalifica otto gare Buono Antonio.

Reclamo della società TABOR in riferimento al C.U. n. 44/C5 del 23.01.2025. Gara – Tabor / Academy Futsal Cisterna del 18.01.2025 – Campionato calcio a 5 serie D, girone C. Squalifica otto gare Buono Antonio.

La società Asd Tabor proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare delle squalifiche per otto (8) giornate inflitte al dirigente, sig. Buono Antonio, dal Gst e pubblicata sul C.U. n. 44/C5 del 23/01/2025.

Deduceva la reclamante che nella fattispecie vi era stato da parte del Gst, una errata applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a del CGS né vi era stato un comportamento offensivo tenuto dal dirigente nei confronti del DDG. Concludeva la reclamante per l’annullamento della squalifica; in subordine chiedeva la riduzione a 4 giornate ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a), CGS ed in via più gradata la riduzione a 5 giornate di squalifica. La CSAT, letti il referto e la documentazione ad esso allegata nonché il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo meritevole di accoglimento parziale. Dalla lettura del referto di gara si rileva che il dirigente, sig. Buona Antonio, al termine della gara, protestava con fare minaccioso ed in modo plateale nei confronti dell’arbitro afferrando quest’ultimo per il braccio ed interrompendo la progressione dello stesso che si dirigeva verso il proprio spogliatoio. Non veniva specificato nel referto se a seguito dell’azione del dirigente, il DDG avesse o meno provato dolore per cui il comportamento dello stesso deve intendersi scorretto ma non violento, né vengano menzionate le frasi minacciose eventualmente pronunciate. La Corte adita, pertanto, ritiene la sanzione disciplinare adottata eccessiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Buono Antonio a cinque (5) gare effettive. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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