C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/CSAT del 06.02.2025 – Delibera – Reclamo della società BOYS CAIVANESE in riferimento al C.U. n. 68 del 9.01.2025. Gara – Puteolana 1909 / Boys Caivanese del 5.01.2025 – Campionato Promozione, girone B. Squalifica otto gare Cafaro Salvatore.
Reclamo della società BOYS CAIVANESE in riferimento al C.U. n. 68 del 9.01.2025. Gara – Puteolana 1909 / Boys Caivanese del 5.01.2025 – Campionato Promozione, girone B. Squalifica otto gare Cafaro Salvatore.
La società Boys Caivanese proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzione disciplinare della squalifica per otto gare inflitte al calciatore, sig. Cafaro Salvatore, dal Gst e pubblicato sul C.U. n. 68 del 9/01/2025. La società reclamante deduceva la eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Gst nei confronti del calciatore, Cafaro Salvatore, nonché l’assenza nella condotta di quest’ultimo di qualunque intento lesivo dell’onorabilità del DDG. Deduceva, ancora, la reclamante la riconducibilità della condotta del calciatore ad un unico contesto temporale e conseguente applicabilità dell’istituto della continuazione, ex art. 81 cp, con inevitabili benefici in termini sanzionatori. Concludeva la reclamante, anche sulla scorta del costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia, per l’accoglimento della impugnativa con conseguente riforma della delibera e congrua riduzione della squalifica. La CSAT, letti il referto di gara, il reclamo così come proposto e sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene la impugnativa meritevole di accoglimento parziale. Dalla lettura del referto, che costituisce fonte privilegiata, emerge certamente la condotta scorretta ed antisportiva del calciatore Cafaro Salvatore ma non può ravvisarsi violenza nei confronti del DDG laddove viene evidenziato che il calciatore strattonava con “poca forza” l’arbitro. Quest’ultimo, infatti, oltre ad evidenziare la “poca forza”, nell’azione del calciatore non evidenzia né accerta di avere provato dolore in conseguenza della predetta azione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Cafaro Salvatore a cinque (5) giornate effettive. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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