C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CSAT del 13.02.2025 – Delibera – Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n. 66 del 2.01.2025. Gara – Ricigliano / Polisportiva Etruria del 22.12.2024 – Campionato 2° Categoria, girone I. Squalifica otto gare Ramora Paolo e Pajon Gabirel Miques; ammenda 400,00 euro.
Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n. 66 del 2.01.2025. Gara – Ricigliano / Polisportiva Etruria del 22.12.2024 – Campionato 2° Categoria, girone I. Squalifica otto gare Ramora Paolo e Pajon Gabirel Miques; ammenda 400,00 euro.
La Csat, letto il reclamo, visti gli atti, rileva che il medesimo va accolto parzialmente. Invero, per la particolare tenuità dei fatti, evidenziati anche nel referto del DDG rappresentando nei gesti sanzionati una eventuale intenzionalità ad offendere fisicamente il direttore di gara. Si riconoscono le attenuanti nella prospettiva di rendere le sanzioni più aderenti alla condotta dei calciatori Ramora Paolo e Pajon Gabirel Miques e per l’affetto alla società Ricigliano.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce le squalifiche dei sigg.ri Ramora Paolo e Pajon Gabriel Miques a sei (6) giornate ciascuno; riduce l’ammenda ad euro 300.00. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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