C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/CSAT del 06.03.2025 – Delibera – Reclamo della società ASD BOYS ANTONIANA in riferimento al C.U. n. 69/d.p. NA – del 6.02.2025. Gara – Asd Boys Antoniana / Parco Città del 02.02.2025 – Campionato Under 14 NA – girone E. Squalifica fino 5/02/2027 sig. De Riso Carmine.
Reclamo della società ASD BOYS ANTONIANA in riferimento al C.U. n. 69/d.p. NA - del 6.02.2025. Gara – Asd Boys Antoniana / Parco Città del 02.02.2025 – Campionato Under 14 NA - girone E. Squalifica fino 5/02/2027 sig. De Riso Carmine.
La società Asd Boys Antoniana propone reclamo avverso il provvedimento del Gst pubblicato sul C.U. n.69/d.p. Napoli che aveva comminato la perdita della gara per la società reclamante per 0-3 nonché la squalifica di due anni all’allenatore sig. De Riso Carmine per aver colpito e spinto a terra il DDG che lo aveva espulso dal campo di gioco per un ingresso non autorizzato in campo. Il DDG aveva subito il colpo e dopo essersi rialzato aveva sospeso la gara e fischiato la fine della partita. La reclamante motiva l’impugnazione pur non contestando l’evento lesivo subito dal DDG che comunque si era limitato ad una spinta, affermando che il De Riso era entrato in campo solo per soccorrere il calciatore della sua squadra che era rimasto a terra infortunato e urlava e piangeva dal dolore. La reclamante quindi sollevava l’eccezione dell’errore tecnico del DDG che non avrebbe dovuto fischiare il termine della gara, nonché concludeva anche per una riduzione della squalifica in considerazione delle evidenziate circostanze. La reclamante è comparsa in udienza a confermare il contenuto del ricorso. La CSAT letti gli atti ed il referto arbitrale rileva che il DDG abbia fischiato il termine della gara senza aver avvisato i capitani delle due squadre e in genere senza aver verificato correttamente che le circostanze di tempo e di luogo potessero essere ripristinate per il proseguimento della partita. La Corte però non condivide la generica motivazione adottata dal DDG per fischiare il termine della gara per la salvaguardia della sua incolumità, visto che è lo stesso DDG che poi confermava che uscito dallo spogliatoio non vi erano in atto episodi analoghi e il Presidente in sede di audizione, ha rappresentato che la situazione successiva era tranquilla. La CSAT pertanto, ritiene che nella fattispecie non sussistevano motivazioni valide per procedere alla sospensione definitiva della gara. Quanto al reclamo proposto per l’allenatore Carmine de Riso, la Corte ritiene parzialmente valide le motivazioni del ricorso in considerazione dell’infortunato (documentato non referto medico pubblico) subito dal giovanissimo calciatore che urlava e piangeva per il dolore. Invero, in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS, la Corte ritiene che il sig. De Riso per un verso abbia ammesso le sue responsabilità ma nella fattispecie abbia anche agito per motivi di particolare valore morale e sociale. In ogni caso, resta evidente la violazione commessa dal sig. De Riso Carmine.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto disporre la ripetizione della gara, mandando alla segreteria della D.P. Napoli per la fissazione della data, dispone altresì la riduzione della squalifica al sig. De Riso Carmine fino al 28/02/2026. Dispone non incamerarsi, il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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