C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 36/CSAT del 13.03.2025 – Delibera – Reclamo della società RINASCITA SANFELICIANA in riferimento al C.U. n.26/d.p. Caserta del 20.02.2025. Gara – FC Academy Villa di Briano / Rinascita Sanfeliciana del 16.2.2025 – Campionato 3° Categoria – CE. Ripetizione della gara .

Reclamo della società RINASCITA SANFELICIANA in riferimento al C.U. n.26/d.p. Caserta del 20.02.2025. Gara – FC Academy Villa di Briano / Rinascita Sanfeliciana del 16.2.2025 – Campionato 3° Categoria - CE. Ripetizione della gara .

La società Rinascita Sanfeliciana proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n.26 del 20/2/25, con la quale il GST disponeva il recupero della gara dal momento che il terreno di gioco era occupato da altra gara. Deduceva la reclamante che la responsabilità della mancata disputa della gara era da ascriversi esclusivamente alla società ospitante, FC Academy Villa di Briano, dal momento che la stessa era a conoscenza che nella giornata del 16/2/2025, alle ora 17.30, era fissata un'altra gara valevole per il Campionato regionale di 1° Categoria. La reclamante produce la certificazione attestante la concomitanza della gara in oggetto con altra di categoria superiore di cui era da tempo a conoscenza e concludeva per l’accoglimento del reclamo con conseguente sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno della società FC Academy Villa di Briano. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene lo stesso meritevole di accoglimento. Nella fattispecie la società FC Academy Villa di Briano, nella qualità di squadra ospitante, da tempo era a conoscenza che il terreno di gioco per l’orario in cui era fissata per la disputa della gara era occupata da altra partita, come si evince dai quadri gara, pubblicati sul sito della LND Campania.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto, annulla la delibera del Gst pubblicata sul C.U.n.26 del 20/2/25 d.p. Caserta; infligge alla società FC Academy Villa di Briano la punizione sportiva della perdita della gara per 0- 3. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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