C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/CSAT del 20.03.2025 – Delibera – Gara – Gruppo Sportivo Herajon/ASD Ebvrvm del 2.02.2025 – Campionato 3° Categoria del. (Sa)- girone B. Squalifiche: Tolomeo Gaetano Franco e Valletta Mattia fino al 6/02/2026

Gara – Gruppo Sportivo Herajon/ASD Ebvrvm del 2.02.2025 – Campionato 3° Categoria del. (Sa)- girone B. Squalifiche: Tolomeo Gaetano Franco e Valletta Mattia fino al 6/02/2026

La società Gruppo Sportivo Herajon proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta dal GST al dirigente Tolomeo Gaetano Franco ed al calciatore Valletta Mattia sino a tutto il 6/02/2026 per entrambi e pubblicata sul CU n.43 del 6/02/2025. Per il dirigente, la società reclamante deduceva la errata valutazione della condotta posta in essere dallo stesso nonché la non qualificabilità della condotta come violento bensì come gravemente antisportivo. Dall’esame degli atti ufficiali si evidenziava che il dirigente Tolomeo Gaetano Franco, dopo aver ricevuto un pugno dall’allenatore della squadra avversaria, lo trascinava a terra e cercava di colpirlo al volto ed al torace con ripetuti pugni e calci. In effetti il Tolomeo era stato vittima della grave condotta posta in dall’allenatore e istintivamente reagiva tentando di colpirlo. Concludeva la reclamante per una congrua riduzione della sanzione della squalifica per il dirigente al quale può essere imputato un comportamento da punire ex art. 39, comma 3 CGS. In relazione, poi, alla posizione del calciatore Valletta Mattia, la reclamante evidenzia la insussistenza dell’addebito nonché l’anomala ricostruzione dei fatti da parte del DDG. Nella fattispecie non era ravvisabile, nel comportamento del Valletta Mattia, una azione violenta quanto piuttosto scorretta ed antisportiva con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, comma 1 CGS. Il DDG, infatti, nel referto evidenzia che il Valletta, al termine della gara, durante una mass confrontation, colpiva alla testa uno sconosciuto che era entrato sul terreno di gioco causando un fortissimo dolore e facendolo rimanere privo di conoscenza per circa 30 secondi. A detta della reclamante, appariva inverosimile che una persona che perda conoscenza si allontani subito dopo senza chiedere l’intervento dei sanitari e/o senza attendere l’arrivo di una autoambulanza. Concludeva la reclamante per l’applicabilità in tale fattispecie di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, CGS. La Corte Sportiva d’Appello, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così proposto, sentita la reclamante in sede di audizione a mezzo proprio difensore, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Ritiene Questa Corte che le sanzioni disciplinari adottate dal GST nei confronti dei tesserati della società reclamante, appaiono eccessivamente gravose. Risulta infatti, acclarata che il dirigente Tolomeo abbia posto in essere una condotta gravemente scorretta ed antisportiva ma lo stesso aveva reagito ad un pungo dell’allenatore avversario. Inoltre, dalla lettura degli atti ufficiali, con particolare riferimento al referto di gara emerge che il Tolomeo tentava di colpire, una volta strattonato, l’allenatore con calci e pugni ma non riusciva nell’intento. Anche il comportamento del calciatore Valletta Mattia è da considerarsi, a modesto parere della Corte, come gravemente scorretta ed antisportiva dal momento che, nel referto di gara, non viene riportato che il soggetto sconosciuto che aveva subito l’azione del Valletta, abbia fatto ricorso a cure mediche né che abbia subito conseguenze fisiche.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Tolomeo Gaetano Franco, dirigente, sino a tutto il 30/06/2025, ex art. 39, comma 3 CGS; riduce altresì la squalifica al sig. Valletta Mattia sino a tutto il 30/06/2025 ex art. 39, comma 1 CGS. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

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