C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 40/CSAT del 27.03.2025 – Delibera – Reclamo della società SOL SPORTS CLUB in riferimento al C.U. n. 86 del 27.02.2025. Gara – Asd Contradaforino/Sol Sports Club del 23.02.2025 – Campionato 2° Categoria, girone E. Parmigiano Nobile 8 gare di squalifica; Maffei Nicolantonio inibizione fino al 27/2/2027.

Reclamo della società SOL SPORTS CLUB in riferimento al C.U. n. 86 del 27.02.2025. Gara – Asd Contradaforino/Sol Sports Club del 23.02.2025 – Campionato 2° Categoria, girone E. Parmigiano Nobile 8 gare di squalifica; Maffei Nicolantonio inibizione fino al 27/2/2027.

La società Asd Sol Sports Club proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst della squalifica inflitta al sig. Parmigiano Nobile di 8 giornate e della inibizione sino a tutto 27/2/2027 inflitta al sig. Maffei Nicolantonio. Entrambe le sanzioni venivano pubblicate sul cu n.86 del 27/2//2025. Deduceva la reclamante che il calciaotre Parmigiano Nobile non aveva mai pronunciato parole minacciose o irriguardose bensì contestava alcune decisioni del DDG. Non corrispondeva al vero, continua la reclamante, la circostanza descritta dal DDG che al termine della gara veniva attinto da una bottiglietta ad una gamba tant’è che casualmente un calciatore, rientrando negli spogliatoi, dava un calcio alla bottiglina che carambolava sulla gamba del DDG. Non risultava vera, infine, che al termine della gara alcuni calciatori della società reclamante impedivano al DDG il normale rientro negli spogliatoi. Concludeva la reclamante per l’annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate o, in via subordinata, chiedeva la riduzione delle stesse nella misura di equità e giustizia. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene il reclamo fondato. È incontrovertibile che il referto di gara costituisce fonte privilegiata, tuttavia le sanzioni disciplinari adottate nei confronti del calciatore Parmigiano Nicola e del calciatore Maffei Nicolantonio, appaiono eccessivamente gravose.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Parmigiano Nobile a sei (6) giornate; riduce la inibizione fino a tutto il 28/2/2026 inflitta al sig. Maffei Nicolantonio. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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