C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 43/CSAT del 03.04.2025 – Delibera – Reclamo della società VITULAZIO CALCIO in riferimento al C.U. n. 88 del 6.03.2025. Gara – Vitulazio Calcio / Amorosi del 3.03.2025 – Campionato Under 19 – girone A. Squalifica fino al 6/03/2027 Carusone Domenico.
Reclamo della società VITULAZIO CALCIO in riferimento al C.U. n. 88 del 6.03.2025. Gara – Vitulazio Calcio / Amorosi del 3.03.2025 – Campionato Under 19 - girone A. Squalifica fino al 6/03/2027 Carusone Domenico.
La Società Asd Vitulazio Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica sino a tutto il 6/3/2027 adottata del Gst nei confronti del calciatore Carusone Domenico, della società Vitulazio Calcio e pubblicata sul CU n.88 del 6/3/2025. La reclamante deduceva che la sanzione disciplinare adottata appariva troppo gravosa e pur ammettendo che il comportamento tenuto dal calciatore era da condannare, attesa la giovane età del DDG e del calciatore, concludeva per una riformulazione della sanzione dimezzando il periodo di squalifica ovvero riducendola in misura rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Una riduzione della squalifica consentirebbe al calciatore un reinserimento nelle attività sportive e un conseguente allontanamento da situazioni di rischio sociale.
La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. Attesa, comunque, la genericità del reclamo, dal referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, si evince con chiarezza che il calciatore veniva espulso per avere rivolto al DDG espressioni offensive e, successivamente alla notifica del provvedimento e nel mentre abbandonava il tdg, attingeva quest’ultimo con uno sputo al viso. La sanzione disciplinare adottata dal Gst, appare congrua alla normativa vigente.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di non accogliere il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 88 del 6.03.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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