C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 43/CSAT del 03.04.2025 – Delibera – Reclamo della società SANTA TECLA CALCIO 2019 in riferimento al C.U. n. 81 del 13.02.2025. Gara – Picentina 2022 / Santa Tecla Calcio 2019 del 8.2.2025 – Campionato 2° Categoria – girone i. Perdita gara -inibizione fino 11/02/2027 Schettino Giuseppe; ammenda 400,00.
Reclamo della società SANTA TECLA CALCIO 2019 in riferimento al C.U. n. 81 del 13.02.2025. Gara – Picentina 2022 / Santa Tecla Calcio 2019 del 8.2.2025 – Campionato 2° Categoria - girone i. Perdita gara -inibizione fino 11/02/2027 Schettino Giuseppe; ammenda 400,00.
Con reclamo del 21 Febbraio 2025 la ASD SANTA TECLA in persona del presidente pro tempore impugnava la decisione del giudice sportivo territoriale, comunicato ufficiale n. 81 del 13 Febbraio 2025, mediante la quale veniva inflitta la sanzione dell'ammenda per euro 400,00 alla detta società e la squalifica fino all'il Febbraio 2027 al calciatore Schettino Giuseppe. Il Giudice sportivo territoriale nella sua decisione evidenziava in particolare che nel corso della gara dell'8 febbraio 2025 tra PICENTINA 2022 e SANTA TECLA Calcio 2019, al ventesimo del primo tempo di gioco il Direttore di gara veniva prima accerchiato da svariati calciatori della SANTA TECLA Calcio 2019 e successivamente veniva rincorso, insultato e colpito con un violento spintone al petto dal calciatore Giuseppe Schettino, riportando dolore fisico. A sostengo del reclamo, la ASD SANTA TECLA, deduceva che il D.D.G. non era mai stato colpito da alcun calciatore o tesserato della società reclamante, né in particolare da Schettino Giuseppe e, in via principale, chiedeva l'accoglimento del reclamo con l'annullamento della squalifica del calciatore Schettino Giuseppe e la rideterminazione dell'ammenda; in via subordinata di rideterminare l'ammenda e la squalifica in giornate, applicando le attenuanti di cui all'art. 13 comma n. 1 CGS. Osserva la Corte Federale che il reclamo merita di essere accolto. Se è vero che nella sua audizione innanzi a questa corte il D.D.G. ha confermato di essere stato spinto dal calciatore Schedino Giuseppe che gli ha procurato un dolore fisico al petto, è altrettanto vero che lo stesso D.D.G. ha anche chiarito che a seguito della spinta non è caduto a terra, che ha percepito il dolore solo per una ventina di minuti e che proprio per questa ragione non ha ritenuto necessario ricorrere ad una struttura sanitaria di pronto soccorso. Anche il commissario di campo nella sua audizione, pur riferendo che, essendo lontano dal punto in cui era avvenuto l'accerchiamento dell'arbitro da parte di diversi calciatori, non aveva visto la spinta ricevuta dal D.D.G, ha anche riferito che, quando aveva appresso l'aggressione all'arbitro e gli aveva chiesto se avesse avuto conseguenze fisiche, quest'ultimo gli aveva risposto "tutto a posto". In ultima analisi, la circostanza della spinta ricevuta dall'arbitro non può essere smentita, essendo contenuta tale circostanza nel referto di gara, che è fonte privilegiata, nonché è stata confermata nella sua audizione dallo stesso arbitro. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 35 primo e secondo comma del codice di giustizia sportiva. Questa norma, infatti, sanziona una condotta violenta diretta a produrre una lesione personale connotata da una volontaria e incontrollata aggressività; nel caso di specie, invece, in considerazione del fatto che l'arbitro a seguito della spinta non è caduto e ha percepito solo per diversi minuti un dolore senza ricorrere a una struttura sanitaria per essere visitato ed eventualmente ricevere cure adeguate, deve ritenersi che la condotta del calciatore Schettino Giuseppe debba essere inquadrata nell'art. 36 del codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di otto giornate, per una condotta gravemente irriguardosa che si concretizza in un contatto fisico. Alla luce di tutto quanto precede, in accoglimento del reclamo proposto, la sanzione inflitta dal Giudice sportivo a Schettino Giuseppe va ridotta a otto giornate di squalifica, come pure va ridotta l'ammenda alla società reclamante ad euro 200,00.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Schettino Giuseppe a otto (8) giornate di squalifiche, riduce altresì l’ammenda ad euro 200,00. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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