C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 43/CSAT del 03.04.2025 – Delibera – Reclamo della società CITTA DI CAMPAGNA 1919 in riferimento al C.U. n. 32/GST del 25.03.2025. Gara- Rocchese / Citta Di Campagna 1919 del 23.03.2025 – Campionato Promozione – girone D. Risultato conseguito sul campo.
Reclamo della società CITTA DI CAMPAGNA 1919 in riferimento al C.U. n. 32/GST del 25.03.2025. Gara- Rocchese / Citta Di Campagna 1919 del 23.03.2025 – Campionato Promozione - girone D. Risultato conseguito sul campo.
La società Città di Campagna 1919, a mezzo propria difensore, proponeva ricorso avverso la decisione del Gst, pubblicata sul CU n.32/Gst, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dalla società Città di Campagna 1919 confermando il risultato di 0-0 conseguito sul campo. Deduceva la reclamante che nella fattispecie il calciatore De Luca Ciro non aveva titolo a partecipare alla gara, nelle fila della società Pol Rocchese, perché in posizione irregolare in quanto il tesseramento dello stesso era in contrasto con l’art.95, comma 2, NOIF. Il calciatore De Luca Ciro, per la stagione agonistica sportiva 2024/2025, risultava infatti, tesserato dal 1/7/2024 al 16/7/2024 per la società Asd Prosangiorgese; dal 17/7/2024 al 28/10/2024 per la società San Vito Positano 1956, dal 29/10/2024 al 17/12/2024 per la società Sanseverinese, dal 18/12/2024 ad oggi per la società Rocchese. A fondamento della propria tesi, la reclamante richiamava la decisione n.71 del 2023 del Collegio di Garanzia del Coni che era stato chiamato ad esprimersi relativamente al procedimento che aveva portato alla decisione n.229/22-23 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale avente ad oggetto la valutazione della posizione del calciatore Konate che aveva preso parte nella stessa stagione sportiva e nello stesso campionato e girone a due gare distinte. Ebbene il Collegio riformava i giudizi precedenti ritenuto irregolare la posizione del predetto calciatore affermando il principio secondo il quale, ai fini dell’impiego regolare di un atleta all’interno di una competizione sportiva, bisognava avere riguardo al numero di tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non al mero atto formale documentale del tesseramento medesimo. In altre parole, il tesseramento non deve essere ritenuto valido per la semplice approvazione da parte dell’ufficio tesseramenti dal momento che bisogna distinguere la validità formale dell’atto di tesseramento, in termini di carattere procedimentale, e l’efficacia del medesimo ai fini della partecipazione alle gare in modo legittimo o meno. Concludeva la reclamante per l’accoglimento del reclamo, con conseguente riforma della decisione del Gst, irrogando la sanzione, ex art. 10, comma 1, CGS della perdita della gara alla società Rocchese per 0-3. Nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, la società Rocchese, a mezzo proprio difensore, redigeva e depositava memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Gst. Preliminarmente eccepiva la inammissibilità del reclamo; eccezione già proposta innanzi al giudice di prime cure, perché non vi era certezza in ordine al soggetto che avesse sottoscritto il reclamo e la procura atteso che sia nell’uno che nell’altra, si faceva riferimento al “ Presidente P.T” omettendo il nome e le generalità. Precisava ancora la resistente che le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami, nonché alla eventuale delega, erano sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali, che rendono inammissibile, il ricorso non possono essere sanate con il reclamo (art. 49, comma 7 CGS). Evidenziava, poi, la resistente che la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, menzionato dalla reclamante, era non afferente al caso di specie in quanto riguardava altra fattispecie. Il legislatore federale, al fine di chiarire ed evitare dubbi integrativi, era intervenuto tant’è che sul C.U. n.128/A del 24/11/2023, modificava l’art. 95 NOIF introducendo, al comma 2, la possibilità della stessa stagione sportiva, per calciatore/calciatrice giovane dilettante e non professionista, che aveva sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato, o per coloro che erano decaduti/e dal tesseramento, ex art. 109, la possibilità di tesserarsi, a titolo definitivo e/o temporaneo, ed erano utilizzabili per un massimo di tre società. Pertanto, avendo la società Rocchese stipulato con il calciatore un contratto di collaborazione coordinata e continuativa se ne deduceva che il tesseramento era regolare avendo ricevuto il visto di esecutività da parte dell’ufficio tesseramenti del CR Campania ai sensi dell’art. 39, comma 3 NOIF. Infine, deduceva la resistente che nel caso di specie, la società Rocchese non potrebbe comunque mai essere sanzionata con la perdita della partita dal momento che il GST deve fare buon governo delle disposizioni, di cui all’art. 10, comma 6 lettera a) e 7, CGS, ritenendo di valorizzare, ai fini della verifica in capo al calciatore del legittimo titolo per prendere parte alla gara, esclusivamente le risultanze dei tabulati federali. Concludeva la resistente per l’inammissibilità, in via principale, del reclamo perché privo dell’indicazione del nominativo del Presidente con conseguente incertezza del sottoscrittore sia nell’atto che nella procura; in via meramente subordinata, chiedeva il rigetto del reclamo attesa la infondatezza dello stesso. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo, la memoria difensiva della società resistente e sentite le parti in sede di audizione, ritiene l’impugnativa proposta dalla società Città Di Campagna 1919, non meritevole di accoglimento. La eccezione preliminare proposta dalla società resistente circa la inammissibilità del reclamo per vizio di sottoscrizione della procura e della impugnativa per mancata indicazione del nominativo del Presidente, parimenti non è accoglibile. Sebbene il giudice di prime cure non si sia pronunciato su tale eccezione già promossa nel reclamo nel giudizio di primo grado, la Corte adita ritiene che in materia di procura alle liti un eventuale vizio di sottoscrizione comporti una nullità relativa e non assoluta, sanabile con la prima replica mediante chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell’autore della sottoscrizione, cassazione n.12009/2019; Tar Lazio n.13687/2021. In merito, poi, la Corte rileva che la decisione del Collegio di Garanzia del coni evidenziato dalla reclamante, appare, incoerente al caso di specie. Il Collegio di garanzia, infatti, veniva chiamato ad esaminare la fattispecie di un calciatore che, nella stessa stagione sportiva, cambiava status da professionista a dilettante ed effettuava effettivamente 4 tesseramenti di cui due professionistiche e due dilettantistiche. Il predetto Collegio evidenziava, altresì, il principio secondo il quale, ai fini dell’impiego regolare di un atleta all’interno di una competizione sportiva, deve aversi riguardo al numero di tesseramenti formalizzati in maniera regolare secondo le previsioni dei singoli regolamenti federali e non dal mero atto, formule del tesseramento medesimo. Nel caso che ci interessa si discute, invece, del calciatore che non ha mai cambiato lo status di dilettante e che nella medesima stagione si è tesserato solo per 3 squadre. Dai tabulati, infatti, risulta che il calciatore De Luca Ciro era tesserato dal 14/7/2020 con la società Prosangiorgese per cui nella stagione sportiva 2024/2025 non vi è stato alcun tesseramento con la stessa ma solo la prosecuzione con l’effetto che i tesseramenti avvenuti nella predetta stagione sportiva sono 3: Primo tesseramento 2024/2025, per effetto del trasferimento da Prosangiorgese a San Vito Positano, a cui fa seguito lo svincolo e la risoluzione contrattuale; Secondo tesseramento 2024/2025: in data 29/10/2024 tesseramento per aggiornamento di posizione con la Sanseverinese cui segue risoluzione contrattuale: Terzo tesseramento 2024/2025, in data 16/12/2024 trasferimento da Sanseverinese a Rocchese. Quindi dallo storico del calciatore si evince che nella stagione sportiva 2024/2025 sono soltanto due le risoluzioni contrattuali: quella con il San Vito Positano e quella con la Sanseverinese per cui l’ultimo tesseramento con la Rocchese è il terzo. Il tesseramento con la società Porsangiorgese risale al 2020, ovvero prima della entrata in vigore della norma del legislatore federale per cui non può mai essere computato ai fini del calcolo dei tesseramenti nella stagione sportiva 2024/2025. In definitiva a questa Corte appare senza ombra di dubbio che la posizione del calciatore sia regolare atteso che l’ultimo tesseramento è anteriore al 31/01/2025 e nella stagione 24/25 lo stesso è stato tesserato ed utilizzato solo in 3 società, come previsto dall’art. 95, comma 2, NOIF. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la decisione del Gst deve essere confermata perché conforme alla normativa vigente nonché in considerazione che il tesseramento del calciatore De Luca Ciro con la società Rocchese è regolare perché è stato accettato dal sistema, ha ricevuto il visto di esecutività e non è stato revocato con l’effetto che nella stagione sportiva 24/25 è stato utilizzato complessivamente in tre società e nel rispetto di quanto previsto e disposto dall’art. 95, comma 2 NOIF (decisione Collegio Garanzia del Coni, prima sezione, n. 89 del 23/10/2023).
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di non accogliere il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 32/GST del 25.03.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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