C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 45/CSAT del 10.04.2025 – Delibera – Reclamo della società ASD BAGNESE CALCIO in riferimento al C.U. n. 33/GST del 26.03.2025. Gara – Bagnese Calcio / I Numeri 1 del 16.03.2025 – Campionato 2° Categoria – girone G. Perdita della gara.
Reclamo della società ASD BAGNESE CALCIO in riferimento al C.U. n. 33/GST del 26.03.2025. Gara – Bagnese Calcio / I Numeri 1 del 16.03.2025 – Campionato 2° Categoria - girone G. Perdita della gara.
La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va, accolto. Invero, la Asd Bagnese Calcio proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Gst CR Campania (CU n33 Gst del 26/3/25) che aveva irrogato la sanzione della punizione della perdita della gara 0-3. Le doglianze di parte reclamante si fondano sull’errore tecnico del Direttore di Gara che aveva alterato la gara pur non ricorrendone i presupposti. La CSAT letti i referti di gara ed il reclamo proposto ritiene che nella fattispecie non sussistevano motivazioni valide per procedere alla sospensione definitiva della gara. Inoltre, il DDG prima di sospendere non ha convocato i due capitani commettendo un errore tecnico arbitrale né ha verificato che le circostanze di tempo e luogo fossero state ripristinate per la prosecuzione della gara. L’episodio verificatosi non era talmente grave da giustificare la sospensione definitiva della gara in quanto non vi era nessun pericolo né per il DDG né tantomeno per i calciatori di entrambe le società. A fronte di queste considerazioni, Questa Corte ordina la prosecuzione della gara, interrotta al minuto 27 del secondo tempo sul risultato di 3-1 in favore della squadra di casa, la società Bagnese Calcio attaccava verso la porta che si trova sulla sinistra rispetto all’ingresso sul terreno di gioco mentre la società I numeri 1 dal lato opposto. Al momento della sospensione il gioco era fermo, si dovrà battere un calcio di punizione in favore della società I Numeri 1 vicino alla linea laterale all’altezza della panchina che si trova sulla sinistra rispetto all’ingresso sul terreno di gioco. Si revocano solo le ammonizioni pubblicate sul comunicato del 27/03/2025, che verranno rideterminate all’esito della gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto dispone la prosecuzione della gara, che è stata sospesa al minuto 26 del secondo tempo. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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