C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 45/CSAT del 10.04.2025 – Delibera – Reclamo della società ATLETICO CALVIZZANO in riferimento al C.U. n. 90 del 13.03.2025. Gara – Atletico Calvizzano / Real Marano del 9.03.2025 – Campionato 2° Categoria – girone B. Squalifica otto gare Palmieri Gennaro. Avverso la squalifica di 8 gare effettive a carico del sig. Gennaro Palmieri, allenatore dell’Atletico Calvizzano inflitta dal Gst CR Campania (cu n.90 del 13/3/25), faceva reclamo la stessa società Atletico Calvizzano.

Reclamo della società ATLETICO CALVIZZANO in riferimento al C.U. n. 90 del 13.03.2025. Gara – Atletico Calvizzano / Real Marano del 9.03.2025 – Campionato 2° Categoria - girone B. Squalifica otto gare Palmieri Gennaro. Avverso la squalifica di 8 gare effettive a carico del sig. Gennaro Palmieri, allenatore dell’Atletico Calvizzano inflitta dal Gst CR Campania (cu n.90 del 13/3/25), faceva reclamo la stessa società Atletico Calvizzano.

Il Gst aveva comminato 8 giornate di squalifica all’allenatore della società reclamante, poiché al termine del primo tempo, si avvicinava al DDG con fare minaccioso pronunciando frasi ingiuriose, offensive nonché discriminatorie nei confronti di persone affette da disabilità; altresì frasi sessiste. Di fatto nel reclamo la società Atletico Calvizzano non contestava i fatti come descritti nel referto del DDG ma rappresentava che in relazione alle parole proferite, fossero eccessive le 8 giornate comminate dal GST. Osserva Questa Corte che il referto costituisce fonte di prova privilegiata, tuttavia tenuto conto che le frasi, seppur da stigmatizzare ed anche censurabili, non sono seguite da condotta violenta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Palmieri Gennaro a sei (6) giornate di gara. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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