C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/GST del 15.01.2025 – Delibera – Gara del 5/ 1/2025 FOOTBALL CLUB SAN GIORGIO – VIRTUS MONTEFORTE IRPINO
Gara del 5/ 1/2025 FOOTBALL CLUB SAN GIORGIO - VIRTUS MONTEFORTE IRPINO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Football Club San Giorgio relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Virtus Monteforte Irpino per avere, quest'ultima, schierato nel prosieguo della gara sospesa in data 8.12.2024, al min. 16 del primo tempo a causa della sopraggiunta impraticabilità del TDG, calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ in data 5.01.2025 si disputava il prosieguo della gara sospesa in data 8.12.2024 ed alla stessa prendevano parte i calciatori della società resistente Genovese Luigi, Santusuosso Antonio e Renna Silvestro. Considerato che: ^ come relazionato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND i calciatori Genovese Luigi e Santusuosso Antonio venivano tesserati dalla società Virtus Monteforte Irpino rispettivamente in data 3.01.2025 ed in data 19.12.2024 e quindi, successivamente all'8.12.2024; ^ i calciatori hanno partecipato alla gara in posizione irregolare in quanto il loro utilizzo nella prosecuzione della gara dell'8.12.2024 ha comportato la violazione dell'art. 33 co. 4, paragrafo. b) del Regolamento della LND. Tanto rilevato e considerato
PQM delibera:
^ accogliere il ricorso proposto dalla società Football Club San Giorgio e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente ASD Virtus Monteforte Irpino con il risultato di 3 - 0; squalificare per una giornata il calciatore Genovese Luigi della società ASD Virtus Monteforte Irpino; ^ squalificare per una giornata il calciatore Santusuosso Antonio della società ASD Virtus Monteforte Irpino; ^ squalificare per una giornata il Sig. Rega Paolo dirigente accompagnatore della società ASD Virtus Monteforte Irpino; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD Virtus Monteforte Irpino. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.