C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/GST del 21.01.2025 – Delibera – Gara del 12/ 1/2025 ACADEMY PRO CALCIO DONNE – NAPOLI FOX
Gara del 12/ 1/2025 ACADEMY PRO CALCIO DONNE - NAPOLI FOX
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Academy Pro Calcio Donne, relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente, richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Napoli Fox, per avere quest'ultima violato il Regolamento Under 15 Femminile, stagione sportiva 2024 - 2025 pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4 del 5.08.2024. Lette le note della società resistente. Considerata la necessità di sentire a chiarimenti il DDG, lo stesso dichiarava che: "A.D.R. Con riferimento alle sostituzioni effettuate dalla società ospitata Napoli Fox, il DDG precisava che i primi cambi venivano effettuati al minuto 14^ del 2º tempo, in particolare usciva il Nº 2 Fiume Maria ed entrava il Nº 5 De Fortis Nadi Alessia; usciva il Nº 3 Illiano Stefania ed entrava il Nº 10 Cordova Irene; usciva il Nº 4 Musto Alessia Paola ed entrava il Nº 16 Colangelo Lucia; ADR il DDG precisava che per mero errore di trascrizione annotava le sostituzioni che si verificavano al minuto 1^ del 3º tempo di gioco come sostituzioni effettuate al minuto 1^ del 2º tempo di gioco. Pertanto i cambi effettuati dal Napoli Fox avvenivano al minuto 1º del 3º tempo di gioco, più in particolare veniva sostituito il nº 7 Lapillo Angela ed entrava il nº 15 Arillo Perla; usciva il nº 9 D'Elia Angela e subentrava il nº 13 Pace Francesca. ADR con riferimento alle ammonizioni comminate nella gara mi riportato e confermo quanto riportato nel referto di gara.".ˆ Di tutta evidenza l'errore tecnico commesso DDG. Nel corso dell'audizione, infatti, il DDG non era in grado ricostruire quanto occorso sul TDG. In particolare, lo stesso sosteneva che i cambi effettuati dalla società ospitata, indicati a referto al min. 1' del 2 tempo regolamentare (esce il n. 7 Lapillo Angela entra il n. 15 Arillo Perla, esce il n. 9 D'Elia Angela entra il n. 13 Pace Francesca) venivano effettuati al min. 1' del 3 tempo regolamentare. Non riusciva, però, a spiegare perché il 9 della società ospitata, D'Elia Angela, veniva ammonita al min. 8' del 3 tempo regolamentare per avere commesso un fallo in modo imprudente, pur essendo uscita dal TDG al min. 1' del 3 tempo. In buona sostanza tutto quanto dichiarato dal DDG in sede di audizione non consente a questo giudice di ricostruire l'accaduto e di comprendere quanto occorso realmente sul TDG, rimanendo allo stato sconosciuti i fatti verificatisi in campo. Le uniche certezze che si rilevano, anche alla luce dell'audizione del DDG, sono le incongruenze refertate da quest'ultimo. Tanto rilevato,
PQM delibera:
^ rigettare il ricorso proposto dalla ricorrente e in applicazione dell'art. 10 co. 5, lett. d) CGS, annullando i provvedimenti disciplinari adottati con il Comunicato Ufficiale di riferimento, disporre la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG, trasmettendo gli atti alla Segreteria Sportiva SGS del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND per la fissazione della data nella quale la gara dovrà disputarsi. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.