C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 23/GST del 22.01.2025 – Delibera – Gara del 11/ 1/2025 K TEAM CASALNUOVO – LETTERE

Gara del 11/ 1/2025 K TEAM CASALNUOVO - LETTERE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il reclamo con cui la Lettere con cui è stata censurata la posizione irregolare del calciatore De Miccio Vincenzo 28.02.1998 in quanto in corso di squalifica al momento della disputa della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive volte a sottolineare la bontà dell'errore commesso e richiedendo attenuanti per la violazione effettuata ; effettuati i necessari approfondimenti istruttori va, preliminarmente, ricordato che a norma dell'art. 21, comma 1, CGS "le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2"; letti i CC.UU. dall'istruttoria è emerso quanto segue: dalla lettura della documentazione Comunicato Ufficiale n.62 del 19/12/2024 il calciatore De Miccio Vincenzo risulta squalificato da questo Giudice Sportivo Territoriale per n.3 gare Effettive di cui 2 alla pag.992 ed una per recidività in ammonizione quinta infrazione con lo stesso c.u. alla medesima pagina, allorquando militava tra le fila della società Ester 2023, successivamente alla pubblicazione del citato Comunicato Ufficiale il calciatore in parola si trasferiva alla società K-Team Casalnuovo e con quest'ultima ha scontato solo due delle tre giornate di squalifica cumulate più precisamente nelle gare del 21/12 (K-Team Casalnuovo – Sant Aniello Gragnano) e del 4/01 (k-Team Casalnuovo - G.B. Caprese), per tale motivo il calciatore De Miccio Vincenzo residuava un ulteriore giornata di squalifica che andava scontata nella gara oggetto di reclamo.

P.Q.M.

delibera in applicazione dell'art.10 comma 1 CGS di infliggere alla società K-Team Casalnuovo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/3 in favore della società reclamante, delibera altresì di infliggere alla società K-Team Casalnuovo l'ammenda di euro 150,00 per tutto quanto esposto in premessa. Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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