C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/GST del 12.02.2025 – Delibera – Gara del 1/ 2/2025 SANTA CECILIA – A.S.D. REAL TUFINO 5
Gara del 1/ 2/2025 SANTA CECILIA - A.S.D. REAL TUFINO 5
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Real Tufino relativo alla gara in epigrafe non disputata per l'essenza della ricorrente. Rilevato che: ^la società ASD Real Tufino asseriva di non essere riuscita a raggiungere l'impianto di gioco presso la Scuola Media Virgilio in Eboli per disputare l'incontro con la società ASD Santa Cecilia valevole per il Campionato Under 15 regionale - Girone A - a causa del guasto del mezzo di trasporto che stava conducendo la squadra ad Eboli. Considerato che: ^ quanto sostenuto dalla ricorrente non è suffragato da alcun documento che possa attestarne la veridicità (ad esempio verbale di intervento della Polizia Stradale e/o ricevuta di una società che svolge attività di soccorso stradale).
PQM,
in applicazione del combinato disposto dell'art. 53 - 2 co. NOIF e dell'art. 10 CGS co. 1 e co. 4, considerando che trattasi della prima assenza ingiustificata della predetta società ad una gara di campionato, delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per la ricorrente con il risultato di 3 - 0 in favore della società ASD Santa Cecilia; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione in classifica alla società ASD Real Tufino; ^ comminare l'ammenda euro 103,00 alla società ASD Real Tufino. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.