C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/GST del 12.02.2025 – Delibera – Gara del 2/ 2/2025 S.GIOVANNI BATTISTA – CITTA DI TORRE DEL GRECO
Gara del 2/ 2/2025 S.GIOVANNI BATTISTA - CITTA DI TORRE DEL GRECO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avvocato Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società SDC Città di Torre del Greco relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD San Giovanni Battista per avere, quest'ultima, schierato nella gara in epigrafe, un calciatore in posizione irregolare Albano Antonio (17.12.1998) - indicato in distinta come nato a Vico Equense, carta di identità n. CA44250FG. Letta la memoria della resistente, nonché le controdeduzioni alla stessa proposte dalla ricorrente e l'ulteriore memoria prodotta dalla società ASD San Giovanni Battista. Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Campania FIGC - LND rilevato che: ^ nell'anagrafe dei calciatori risultano due Albano Antonio nati il 17.12.1998. Risulta, infatti, Albano Antonio nato il 17.12.1998 a Castellammare di Stabia, matricola FIGC n. 2703737, tesserato per la società ASD San Giovanni Battista dal 27.07.2024. Inoltre, risulta tesserato Albano Antonio nato il 17.12.1998 a Vico Equense, matricola FIGC n. 5391415, tesserato per la società ASD San Giovanni Battista dal 9.07.2024. Emerge, inoltre, che la società ASD San Giovanni Battista, attraverso il proprio portale LND, ha inoltrato la richiesta di unificazione delle matricole. Considerato che: ^ il calciatore Albano Antonio inserito in distinta, nato il 17.12.1998 a Vico Equense, carta di identità n. CA44250FG, riconosciuto dal DDG, risulta essere tesserato per la società ASD San Giovanni Battista dal 9.07.2024 e, pertanto, prendeva regolarmente parte alla gara oggetto di ricorso. Tanto rilevato e considerato
PQM delibera:
rigettare il ricorso proposto dalla società SDC Città di Torre del Greco e, per l'effetto, confermare il risultato di 2- 1 per la società San Giovani Battista acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla ricorrente. Da ultimo dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune determinazioni.