C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/GST del 19.02.2025 – Delibera – Gara del 10/ 2/2025 VIRTUS SAN GENNARELLO – CITTA DI TORRE DEL GRECO
Gara del 10/ 2/2025 VIRTUS SAN GENNARELLO - CITTA DI TORRE DEL GRECO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Virtus San Gennarello con cui ha lamentato l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe, ai fini del tesseramento, del calciatore della Società reclamata, Sig. Sales Salvatore (nato il 21.09.2006); quest'ultimo, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto non regolarmente tesserato perla società Città di Torre del Greco; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola è stato tesserato dalla società Citta di Torre del Greco a far data dal 16.02.2025 data successiva alla disputa della gara oggetto di reclamo, ragione per la quale il reclamo si rivela fondato
P.Q.M.
dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, per le ragioni di cui in motivazione, di accogliere il reclamo e per l'effetto, infliggere alla società Citta di Torre Del Greco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; di infliggere alla Società Città di Torre del Greco l'ammenda di euro 150,00 per i fatti di cui in narrativa; squalificare il calciatore Sales Salvatore per n. 1 giornata effettiva. dispone restituirsi alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.