C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/GST del 26.02.2025 – Delibera – Gara del 15/ 2/2025 BORBONIA FELIX – ATLETICO CALVIZZANO

Gara del 15/ 2/2025 BORBONIA FELIX - ATLETICO CALVIZZANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Calvizzano relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Borbonia Felix per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto del presente ricorso, il Sig. Maresca Raffaele come assistente arbitrale e come calciatore. Letta la memoria della resistente ed esperiti gli opportuni accertamenti rilevato che: come emerge dal regolamento del giuoco del calcio: "Assistente di parte 1) Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. 2) Nelle gare di cui al punto 1, un , un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. ". E’ chiaro quindi che l'operato della società resistente si è svolto nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio come peraltro confermato anche dal DDG nel supplemento di rapporto

PQM delibera:

 rigettare il ricorso proposto e per l'effetto confermare il risultato di 2 - 1 in favore della società Borbona Felix acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari adottati. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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