C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 29/GST del 05.03.2025 – Delibera – Gara del 22/ 2/2025 ROCCHESE – CITTA DI GRAGNANO
Gara del 22/ 2/2025 ROCCHESE - CITTA DI GRAGNANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Città di Gragnano relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Rocchese per avere quest’ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore in posizione irregolare, De Luca Ciro (25. 07. 1988). La ricorrente, nello specifico, segnalava che il calciatore De Luca Ciro per la stagione sportiva 2024 -2025 avesse vestito ben “quattro maglie”. In particolare, dalla ricostruzione effettuata dalla società Città di Gragnano il De Luca Ciro sarebbe stato tesserato: dal 1 luglio 2024 per la società Prosangiorgese (prima maglia); dal 17 luglio 2024 per la società San Vito Positano (seconda maglia); dal 29 ottobre 2024, dopo una risoluzione contrattuale, per la società San Severinese (terza maglia); infine, per la società Rocchese (quarta maglia), società con la quale prendeva parte alla gara oggetto del presente ricorso. A quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, l’utilizzo del calciatore De Luca Ciro sarebbe in contrasto con la normativa prevista dalle NOIF, così come novellate all’esito della riforma dello Sport D.Lgs. n. 36 del 2021 e del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 232 in vigore dal 1 luglio 2023. Letta la memoria difensiva della resistente ed esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND che, con riguardo alla posizione del calciatore De Luca Ciro, così ricostruiva: il calciatore De Luca è stato tesserato a favore della società Prosangiorgese in data 14.07.2020, essendo il vincolo di tesseramento effettuato dalla società Prosangiorgese in data precedente all’1.07.2023 lo stesso permane fino al 30.06.2025, così come stabilito dall’art. 32 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) - norme transitorie; il calciatore, in data 17.07.2024, veniva tesserato per la società San Vito Positano; in data 29.10.2024 il calciatore De Luca veniva tesserato per la società ASD San Severinese; in data 18.12.2024 veniva tesserato per la società Rocchese, con la quale disputava il proseguo della stagione sportiva e, quindi, anche la partita oggetto di ricorso. Dalla ricostruzione effettuata dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND emerge in maniera plastica che il tesseramento del De Luca Ciro per la stagione sportiva 2024 - 2025 si è svolto nel rispetto delle normative previste dalle NOIF, così come recentemente novellate. A parere di questo giudice, infatti, quella che viene erroneamente considerata come “prima maglia” dalla società ricorrente, ovvero la permanenza del De Luca fra i tesserati della società Prosangiorgese rappresenta la prosecuzione di un precedente tesseramento che si è automaticamente concretizzato all’esito della riforma dello sport che ha impattato anche sulle NOIF. L’automatico prolungamento del vincolo del De Luca Ciro con la società Prosangese, non è dipeso dalla volontà delle parti è, in buona sostanza, una sorta di “tesseramento tecnico” che si è verificato ex legge per la modifica delle NOIF. Questo tesseramento, pertanto, per questo giudice non ha valore ai fini dei tre tesseramenti previsti dall’articolo 95 co. 2 NOIF per la stagione sportiva 2024 - 2025 nel corso della quale, come ricostruito anche dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, che per giurisprudenza costante della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, lungi dall’essere “mero passacarte” è, invece, un Ufficio dotato di una propria autonomia ed in grado di effettuare un controllo, anche di legittimità, sulle operazioni di tesseramento. In questi termini cfr. anche la decisione n. 209 della Corte Sportiva d’Appello 2022 -2023 con la quale la Corte, pronunciandosi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, verificatosi nel Campionato Nazionale di serie D, nel ricostruire i movimenti e lo storico di un calciatore per il quale si segnalava il tesseramento per numero quattro società in violazione, quindi, del dettato dell’art. 95 co. 2 NOIF riteneva di dover annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso proposto. La Corte specificava che uno dei presunti quattro tesseramenti era in realtà un tesseramento cosiddetto “tecnico” che, ai sensi dell’articolo 5.2 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, avendo finalità diverse dall’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui all’articolo 95 co. 2 NOIF.
PQM delibera:
^ rigettare il ricorso proposto dalla società Città di Gragnano e, per l’effetto, confermare il risultato di 3 - 1 in favore della società Rocchese acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d’accesso alla Giustizia Sportiva.