C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 29/GST del 05.03.2025 – Delibera – gara del 22/ 2/2025 FUTSAL VESUVIO – VIRTUS TERZIGNO C5

gara del 22/ 2/2025 FUTSAL VESUVIO - VIRTUS TERZIGNO C5

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Futsal Vesuvio relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG in quanto, a quanto sostenuto nel ricorso, lo stesso, alla metà del primo tempo di gioco, annullava la segnatura di una rete dopo aver assegnato un calcio di punizione sul risultato di 0 – 0 affermando di non avere fischiato prima del calcio della punizione. Letta la memoria difensiva della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, in particolare, sentiti a chiarimenti l’arbitro, l’arbitro numero due ed il cronometrista gli stessi, nella ricostruzione dell’episodio contestato, specificavano che la segnatura da parte della società Futsal Vesuvio, veniva annullata in quanto, fra il fischio dell’arbitro numero due e l’esecuzione del calcio di punizione da parte della società Futsal Vesuvio che si concludeva con la segnatura della rete del momentaneo 0 - 1 da parte di quest’ultima, l’arbitro numero due, poi confortato nel suo giudizio dall’arbitro e dal cronometrista, notava che il portiere della società Virtus Terzigno era fuori dai pali, intento a posizionare la barriera. Per tale motivo lo stesso arbitro numero 2 decideva di annullare la rete e ordinare la ripetizione del calcio di punizione. Alla luce di quanto previsto dall’art. 10 co. 5, lett. a) CGS

PQM delibera:

^ rigettare il ricorso proposto dalla società Futsal Vesuvio e, per l’effetto, confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone addebitarsi il contributo d’accesso alla Giustizia Sportiva.

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