C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 32/GST del 25.03.2025 – Delibera – Gara del 23/ 3/2025 SPORTING CLUB PALOMONTE – FARAONE

Gara del 23/ 3/2025 SPORTING CLUB PALOMONTE – FARAONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Faraone, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Sporting Club Palomonte per avere, quest'ultima, utilizzato nella partita oggetto di ricorso il Sig. Cupo Vitantonio, calciatore tesserato con numero di matricola FIGC 66893102, come assistente dell'arbitro in questa maniera violando, secondo la ricostruzione offerta dalla società ricorrente, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3.07.2024, norme relative ai campionati 2024 -2025 e l'art. 63, co. 3 delle NOIF. A quanto sostenuto dalla ricorrente, la resistente società Sporting Club Palomonte, inserendo in distinta il calciatore Cupo Vitantonio come assistente all'arbitro, avrebbe potuto scegliere i calciatori da impiegare nella partita oggetto di ricorso in un numero superiore rispetto a quello stabilito e, in questa maniera, avrebbe tratto un indebito vantaggio. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come emerge dalla distinta di gara della società ASD Sporting Club Palomonte la stessa indicava il Cupo Vitantonio come assistente all'arbitro, il Sig. Cupo, pertanto, veniva riconosciuto dal DDG con quella qualifica tanto è vero che lo stesso era sprovvisto di numero di maglia e, anche per tale motivo, non era impiegabile come calciatore nella partita di Campionato I Categoria girone H del 23.03.2025; ^ alcuna violazione dei regolamenti e delle norme vi è stata da parte della società resistente.

PQM delibera:

^ rigettare il ricorso proposto dalla società Faraone e, per l'effetto, confermare il risultato di 5 - 3 in favore della società Sporting Club Palomonte acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

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