C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 33/GST del 26.03.2025 – Delibera – Gara del 16/ 3/2025 FOOTBALL CLUB FROCALCIO – MONTE CALCIO CLUB 2023
Gara del 16/ 3/2025 FOOTBALL CLUB FROCALCIO - MONTE CALCIO CLUB 2023
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Monte Calcio Club 2023, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Football Club Frocalcio per avere quest’ultima impiegato nella gara oggetto di ricorso, un calciatore – Marrazzo Luigi (8.02.2007) – in posizione irregolare. Il Sig. Marrazzo Luigi tesserato con la società Football Club Frocalcio per la stagione sportiva 2024 – 2025 partecipava al campionato Under 19. In data 13.03.2025 veniva squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n. 90 a seguito di una espulsione. La squalifica irrogatagli nella 10ª giornata di ritorno del Campionato Under 19 Regionale non poteva dallo stesso essere scontata nella seguente giornata in quanto l’11ª giornata di ritorno del Campionato Regionale Juniores, prevista per il giorno 16.03.2025, non veniva disputata dalla società di appartenenza del Marrazzo Football Club Frocalcio, che osservava turno di riposo in quanto avrebbe dovuto affrontare la società Procida Football che, però, veniva esclusa dal Campionato Regionale Juniores. Di fatto, quindi, il Campionato Under 19 della società di appartenenza del Marrazzo, Football Club Frocalcio, si concludeva alla 10ª giornata di ritorno. La società Football Club Frocalcio, non potendo far scontare la squalifica al calciatore nella categoria di appartenenza per la stagione sportiva 2024 – 2025, lo utilizzava per la partita oggetto del presente ricorso valevole per il Campionato Eccellenza – girone A, impiegandolo dal minuto 16 del secondo tempo di gioco. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ la questione sollevata dalla società ricorrente Monte Calcio riguarda l’interpretazione dell’art. 21 CGS “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici”, detta norma, al co. 2 stabilisce che: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.”. Il co. 6 dell’art. 21 CGS, stabilisce che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.”. Il co. 7 dell’art. 21 CGS, prevede che: “… Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. …”. Questo, pertanto, è il quadro normativo di riferimento. Come emerge dalla lettura della normativa sopra riportata il Legislatore ha codificato i principi di effettività/afflittività della sanzione e di omogeneità della sanzione. Come chiarito da costante giurisprudenza della Corte Federale di Appello, i principi di effettività/afflittività sono finalizzati ad obiettivi di dissuasione e deterrenza da comportamenti antisportivi nonché alla salvaguardia dei valori fondanti dell’ordinamento federale. Gli stessi impongono da un lato che la sanzione sia commisurata alla gravità dell’illecito e al disvalore sociale della condotta posta in essere dal soggetto sanzionato (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024); dall’altro che la sanzione una volta irrogata debba, comunque, essere scontata effettivamente e concretamente, e non in modo fittizio o elusivo, e cioè secondo modalità demandate alla mera discrezionalità della società di appartenenza (cfr. CFA – Sez. consultiva, C.U. n. 111/2016-2017). Il principio di omogeneità della sanzione, secondo criterio orientativo da utilizzare in fase esecutiva, è quello in virtù del quale, ove possibile, la sanzione deve essere scontata nella stessa categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Altro aspetto cui fare attenzione quando si deve decidere in materia di sanzioni, così come statuito ex multis dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello è il principio della separazione delle competizioni che costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni. Seguendo questo ragionamento è necessario commisurare la sanzione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di importanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata (cfr. CFA, SS.UU., n. 105/2022-2023). Come espresso dalla Corte Federale di Appello nella decisione Decisione/0001/CFA-2024 – 2025: “La giurisprudenza federale ha chiarito che in fase esecutiva il principio da applicare in prima battuta è quello della omogeneità il quale però in alcune ipotesi – e cioè quando il giocatore cambia squadra o non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile - cede al principio dell’effettività della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato (cfr. Corte sportiva d’appello, SS.UU., n. 27/2019-2020).”. Nel ricorso presentato dalla società ASD Monte Calcio Club 2023 la stessa richiama un recente pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, però, analizza un caso non perfettamente sovrapponibile alla vicenda per la quale è ricorso. Il Marrazzo, infatti, veniva impiegato dalla società Football Club Frocalcio nel campionato Eccellenza, il calciatore che per la stagione sportiva 2024 – 2025 partecipava il Campionato Juniores Regionale, era destinatario di una giornata di squalifica. Come sopra riportato il calciatore non poteva scontare la squalifica comminatagli nel Campionato Juniores perché la società Football Club Frocalcio non disputava l’ultima giornata di campionato, la 11ª di ritorno, osservando un turno di riposo per il ritiro dalla competizione della società avversaria Procida Football. Orbene, alcuna irregolarità è stata commessa dalla società Football Club Frocalcio, in quanto, come cristallizzato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello uno dei principi scanditi in maniera netta all’interno dell’art. 21 CGS – FIGC è il principio di omogeneità della sanzione. In base a detto principio i tesserati devono scontare la squalifica comminatagli nella categoria e nella competizione nella quale hanno posto in essere il comportamento sanzionato. Il Sig. Marrazzo Luigi è un classe 2007 e, pertanto, l’anno prossimo potrà prendere parte al Campionato Under 19 sede naturale, così come previsto dal principio di omogeneità, nella quale il calciatore dovrà scontare la squalifica comminatagli con il Comunicato Ufficiale sopra richiamato. Proprio per questo motivo non è condivisibile il ragionamento portato avanti con il ricorso dalla società Monte Calcio Club 2023, in quanto vi sono tutte le condizioni affinché il calciatore Marrazzo Luigi sconti la squalifica nel campionato ove è stato sanzionato.
PQM delibera:
^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Monte Calcio Club 2023 e, per l’effetto, confermare il risultato di 2 – 1 in favore della società Football Club Frocalcio; ^ confermare i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.