C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 33/GST del 26.03.2025 – Delibera – Gara del 16/ 3/2025 TEANO CALCIO 1939 – AQUILE ROSANERO CASERTA

Gara del 16/ 3/2025 TEANO CALCIO 1939 - AQUILE ROSANERO CASERTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Teano Calcio 1939, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la ripetizione della gara o in la prosecuzione della stessa che non si concludeva per infortunio del DDG che attinto al capo da una pallonata non era in condizione per portare a termine l'incontro. Esperiti gli opportuni accertamenti e sentito a chiarimenti il DDG lo stesso affermava che: ^ al min. 14 del secondo tempo di gioco, a seguito dell'assegnazione di una punizione diretta, in prossimità della linea mediana, spostato sul lato delle panchine, in favore della squadra ospite Aquile Rosanero Caserta, il DDG comminava al calciatore n. 19, Sig. De Giglio Sabatino, della società ospitante Teano Calcio 1939 il cartellino rosso, in quanto questi sferrava un pugno sulla copertura della panchina; ^ nel mentre il DDG era intento ad esibire il provvedimento disciplinare al De Giglio Sabatino veniva colpito da un pallone con forte intensità nella parte posteriore della testa; ^ il DDG non riusciva ad identificare chi lo avesse colpito con il pallone ma, a seguito di questo avvenimento, decideva di sospendere la gara poiché non riusciva a ritrovare la coordinazione e l'equilibrio, nonostante il trascorrere del tempo dal colpo; ^ il DDG precisava che mentre era all'interno del suo spogliatoio ascoltava minacce al suo indirizzo provenienti da calciatori della società ospitante Teano Calcio 1939 che lo inducevano a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; ^ i Carabinieri, una volta sopraggiunti all'impianto, ripristinavano la calma e la tranquillità, scortando il DDG fino all'ingresso dell'autostrada; ^ successivamente il DDG si recava all'Ospedale Cardarelli di Napoli per farsi visitare.

PQM

considerato che la ricostruzione fornita dalla società ricorrente non veniva smentita dal DDG in audizione e la stessa è aderente alla realtà dei fatti come esposti delibera: ^ la prosecuzione della gara Teano Calcio1939 - Aquile Rosanero Caserta, trasmettendo gli atti alla Segreteria agonistica del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND per la fissazione della data nella quale la gara dovrà riprendere, sul risultato di 2 - 2, a partire dal min. 14 del secondo tempo di gioco; ^ le squadra ospite Aquile Rosanero Caserta dovrà attaccare da destra verso sinistra rispetto alle panchine e, ovviamente, la squadra ospitante Teano Calcio 1939 si posizionerà nell'altra metà campo; ^ il gioco dovrà riprendere, come detto al min. 14 del secondo tempo, con il calcio di punizione diretto, in favore in favore della squadra ospite Aquile Rosanero Caserta e il pallone dovrà essere posizionato in prossimità della linea mediana, spostato sul lato delle panchine; ^revocare la squalifica inflitta ex art. 5 co. 2 CGS, per n. 4 giornate al Sig. Grosso Vincenzo, capitano della società Teano Calcio 1939, attesa la non volontarietà della pallonata che ha attinto il DDG; ^ infliggere l'ammenda di euro 500,00 alla società Teano Calcio 1939 per le condotte minacciose nei confronti del DDG che lo costringevano a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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