C.R. CAMPANIA – Giudice Spotivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 37/GST del 15.04.2025 – Delibera – Gara del 12/ 4/2025 BOYS CAIVANESE – A.S.D. MARIANELLA

Gara del 12/ 4/2025 BOYS CAIVANESE - A.S.D. MARIANELLA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Marianella relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Boys Caivanese per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore in posizione irregolare, Masi Vincenzo (8.02.2000). La ricorrente, nello specifico, sosteneva che il calciatore Masi Vincenzo fosse in posizione irregolare per essere stato tesserato nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 per numero quattro società. Più in particolare, la società ricorrente sosteneva che il calciatore Masi Fosse stato tesserato: ^ a seguito del trasferimento dalla società SSDARL Portici 1906 Next generation (già ASD Savoia 1908 SSDARL), a far data dal 22.07.2024, alla società Savoia 1908 FC SSDRL (prima maglia); ^ in data 12.09.2024 veniva tesserato per la società Alma Juventus Fano 1906 SRL (seconda maglia); ^ in data 26.09.2024 veniva tesserato per la società ASD Stasia Calcio1945 (terza maglia); ^ in data 9.01.2025, a seguito della risoluzione del contratto sportivo in essere con la società ASD Stasia Calcio 1945, si tesserava con la società ASD Boys Caivanese, società con la quale partecipava alla gara oggetto di ricorso (quarta maglia). Pertanto, la ricorrente società Marianella, rappresentava con ricorso che il calciatore Masi Vincenzo fosse stato utilizzato in contrasto con quanto stabilito dalle NOIF così come recentemente novellate alla luce della riforma dello Sport D.Lgs. n. 36 del 2021 e del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 232, in vigore dal 1 luglio 2023. Le note integrative prodotte dalla ricorrente, così come le controdeduzioni alle stesse prodotte dalla società resistente, pervenivano fuori termine e pertanto non possono essere valutate. Esperiti gli opportuni accertamenti, attraverso l'ausilio dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato regionale della Campania FIGC - LND che, per costante giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, lungi dall'essere "mero passacarte", è Ufficio dotato di propria autonomia ed in grado di effettuare un controllo anche di legittimità sulle operazioni di tesseramento, emergeva la regolarità della posizione del calciatore Masi Vincenzo (8.02.2000). Più precisamente, attraverso l'analisi dello storico del calciatore Masi Vincenzo (08.02.2000), emergeva quanto segue: ^ il calciatore veniva tesserato per la società ASD AC Savoia 1908 a far data dal 9.01.2023. Detto vincolo di tesseramento, in quanto effettuato in data antecedente al 1 luglio 2023, permane automaticamente in vita fino al 30.06.2025 come stabilito dell'art. 32 delle NOIF - norme transitorie. Detto tesseramento è evidentemente un tesseramento cosiddetto "tecnico" che, avendo finalità diverse dall'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, non può essere considerato ai fini del divieto di cui alle NOIF; ^ in data 22.07.2024 la società Savoia 1908 FC SSDRL tesserava il calciatore Masi (prima maglia); ^ in data 26.09.2024 la società ASD Stasia Calcio1945 tesserava il calciatore Masi (seconda maglia); ^ in data 10.01.2025 la società ASD Boys Caivanese depositava, all'esito di una risoluzione consensuale del contratto del calciatore con la precedente società, il tesseramento del Masi (terza maglia). Come puntualmente ricostruito dall'Ufficio tesseramento, pertanto, il calciatore Masi Vincenzo, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 vestiva tre maglie nel pieno rispetto della normativa regolamentare e, pertanto, prendeva parte alla partita oggetto di ricorso in posizione regolare.

PQM delibera:

 ^ rigettare il ricorso proposto dalla società ASD Marianella e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 0 in favore della società Boys Caivanese acquisito sul TDG; rimandare al relativo Comunicato Ufficiale per tutti i provvedimenti disciplinari. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it