C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/TFT del 9.12.2024 – Delibera – Prot. 10980/11 pfi 24-25/PM/fb (esordienti) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Luigi Letizia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Blue Devils Caserta:
Prot. 10980/11 pfi 24-25/PM/fb (esordienti)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Luigi Letizia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Blue Devils Caserta: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1,e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Blue Devils Caserta, omesso di provvedere al tesseramento deI sig. Francesco Tunno nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che tale calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Blue Devils Caserta alla gara Caserta Academy - Blue Devils Caserta del 29.10.2023, valevole per il campionato Esordienti Provinciali 12 anni 9v9; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Francesco Tunno, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Blue Devils Caserta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Blue Devils Caserta, alla gara Caserta Academy- Blue Devils Caserta del 29.10.2023 valevole per il campionato Esordienti Provinciali 12 anni 9v9, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 3. la società A.S.D. Blue Devils Caserta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi Letizia e Francesco Tunno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito Francesco Tunno, facevano pervenire memorie difensive tramite il proprio rappresentante. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Tunno, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Luigi Letizia, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Blue Devils Caserta la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/25 ed € 300,00 di ammenda. Osserva il Tribunale Federale Territoriale che il deferimento di cui sopra è fondato nei confronti del sig. Luigi Letizia e nei confronti della società Asd Blue Devils Caserta, il primo nella qualità del Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti della predetta società, la seconda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Letizia. Ed invero, la prova della loro responsabilità emerge chiaramente dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale agli atti del procedimento (distinta di gara e referto arbitrale, foglio di censimento della società Asd Blue Devils Caserta, estratto storico di tesseramento del calciatore Francesco Tunno), nonché dalla segnalazione del Comitato regionale Campano del 17 Giugno 2024 con la quale veniva precisato che il calciatore Francesco Tunno prendeva parte in posizione irregolare in quanto non tesserato, nelle fila della squadra schierata dalla Società Asd Blue Devils Caserta, alla gara Caserta Academy - Blue Devils Caserta del 29/10/2023, valevole per il campionato Esordienti Provinciali 12 anni 9v9. Ritiene il Tribunale che le sanzioni richieste dalla Procura Federale per i deferiti di cui sopra appaiono congrue e vanno, dunque, confermate. Per quanto riguarda, invece, il deferimento nei confronti del calciatore Francesco Tunno osserva il Tribunale che esso appare infondato. Ed invero, dalla deposizione del padre del deferito, Emanuele Pompeo Tunno, è risultato che il medesimo nel 2023 si era recato con il figlio Francesco presso la società sportiva deferita ad Ercole per firmare i moduli necessari per il tesseramento del figlio minore. E’ risultato, inoltre, che successivamente in data 15 Ottobre 2023 il signor Emanuele Pompeo Tunno accompagnava il figlio Francesco, a seguito della convocazione della società, sempre ad Ercole in un locale di pertinenza della predetta società sportiva, ove il figlio Francesco veniva sottoposto alla visita medica completa di tutte le indagini necessarie, al termine della quale il teste ha riferito di aver richiesto una copia del verbale della visita medica senza ottenerla, perché il Presidente della società, presente alla visita, gli diceva che la documentazione medica sarebbe stata conservata dalla società. Ha aggiunto, infine, il teste che al momento della visita medica aveva pagato in contanti euro 25,00 e per l’intera stagione agonistica aveva versato euro 700,00 di cui per euro 220,00 aveva avuto una ricevuta che è stata allegata agli atti. Osserva il Tribunale, innanzitutto, che sicuramente la deposizione del padre del minore Francesco Tunno deve ritenersi attendibile non solo perla precisione e la chiarezza della stessa, ma anche perché, essendo il calciatore minore (12 anni), il testimone, quale esercente la potestà genitoriale, doveva necessariamente conoscere i fatti su cui ha deposto. Come pure appare senz’altro attendibile la deposizione del teste quando riferisce di aver accompagnato il figlio alla visita alla medica prescritta, dal momento che è certamente plausibile che un genitore prima che il proprio figlio inizi un’attività agonistica voglia essere sicuro della sua idoneità fisica. Alla stregua di quanto sopra, può sicuramente ritenersi il deferimento infondato nella parte in cui viene contestato la partecipazione alla gara del deferito Francesco Tunno senza che lo stesso fosse stato sottoposto alla visita medica. Il Tribunale osserva, però, che anche è infondato il deferimento in relazione alla circostanza che il deferito aveva partecipato alla gara in posizione irregolare. Ed, invero, dalla lettura delle NOIF, art. 39, si desume che la richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC ed è debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore, nel caso di minore, dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’unico onere che secondo le NOIF grava sul calciatore è quello di sottoscrivere i moduli forniti dalla FIGC per potersi tesserare, mentre il tesseramento riguarda un’attività che spetta esclusivamente alla società, che ha l’onere di trasmettere la richiesta di tesseramento, che avviene anche telematicamente, unitamente alla certificazione di idoneità all’attività sportiva. Né, ad avviso del Tribunale, il calciatore che ha firmato i moduli per il tesseramento ha l’onere di verificare se lo stesso sia avvenuto regolarmente, non solo perché nessuna norma delle NOIF prevede questo, ma anche perché, nel momento in cui la società convoca il calciatore per la partecipazione ad una gara (come nel caso di specie è avvenuto per il minore Francesco Tunno attraverso Whatsapp), per il principio dell’affidamento il calciatore ritiene che il suo tesseramento si sia perfezionato. Uguale discorso vale nel caso in cui il calciatore sia minore, per cui, quando un genitore esercente la potestà genitoriale ha firmato i moduli necessari e si è anche preoccupato di accertare che il proprio figlio sia idoneo fisicamente all’attività agonistica, non ha alcun onere di vigilare e verificare se il tesseramento si sia perfezionato. Non a caso, peraltro, nella sua deposizione il padre del deferito ha dichiarato che dopo la firma dei moduli non si era mai preoccupato se il figlio fosse stato tesseramento, sia perché si fidava della società e dava per scontato che ciò fosse avvenuto, sia perché ignorava se fosse possibile fare una verifica del genere. Alla luce di tutto quanto sopra, ritiene questo Tribunale che non può essere sanzionato il calciatore per un errore o una omissione della società a cui lo stesso voleva affiliarsi, avendo preso parte alla gara in questione nella giusta convinzione che la società avesse perfezionato la sua richiesta di tesseramento. Conseguentemente nei confronti di Francesco Tunno va dichiarato non luogo a procedere.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per: il sig. Luigi Letizia, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Blue Devils Caserta la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda; il calciatore Francesco Tunno il non luogo a procedere.
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