C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/TFT del 16.01.2025 – Delibera – DELIBERA Fasc.029 Prot. 11350/4 pfi 24-25/PM/rn (Under 15 – na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Anfra 2010:

DELIBERA Fasc.029

Prot. 11350/4 pfi 24-25/PM/rn (Under 15 - na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Anfra 2010: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Anfra 2010, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Luigi Imperatore e Daniele Fiagone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla Real Anfra 2010 alle seguenti gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali: il calciatore Luigi Imperatore alla gara Academy Pianura - Real Anfra 2010 del 18.2.2024 ed il calciatore sig. Fiagone Daniele alla gara Real Anfra 2010 – Campania Puteolana del 4.3.2024; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Marco Tramontano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Real Anfra 2010: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano, in occasione delle gare Academy Pianura - Real Anfra 2010 del 18.2.2024 e Real Anfra 2010 – Campania Puteolana del 4.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Real Anfra 2010 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luigi Imperatore per la gara Academy Pianura - Real Anfra 2010 del 18.2.2024 ed il nominativo del calciatore sig. Daniele Fiagone per la gara Real Anfra 2010 – Campania Puteolana del 4.3.2024, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per la società Real Anfra 2010; il sig. Luigi Imperatore, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Real Anfra 2010: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Real Anfra 2010, alla gara Academy Pianura - Real Anfra 2010, disputata il 18.2.2024 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Daniele Fiagone, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Real Anfra 2010: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Real Anfra 2010, alla gara Real Anfra 2010 – Campania Puteolana, disputata il 4.3.2024 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società Real Anfra 2010 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Filippo Scudiero, Marco Tramontano, Luigi Imperatore e Daniele Fiagone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Daniele Fiagone, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Imperatore, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Tramontano, quattro (4) giornate di squalifica; il sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Real Anfra 2010 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per: il calciatore Daniele Fiagone, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Imperatore, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Tramontano, quattro (4) giornate di squalifica; il sig. Filippo Scudiero, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Real Anfra 2010 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda.

 

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