C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/TFT del 16.01.2025 – Delibera – Fasc.026 Prot. 11318/3 pfi 24-25/PM/rn (Prima Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Domenico Sarnataro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Quarto Calcio 1962:

Fasc.026

Prot. 11318/3 pfi 24-25/PM/rn (Prima Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Domenico Sarnataro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Quarto Calcio 1962: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Quarto Calcio 1962, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Moggio nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Real Virtus Baia 1947 – Quarto Calcio 1962 del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Fabio Rignone, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Quarto Calcio 1962: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Virtus Baia 1947 –Quarto Calcio 1962 del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Quarto Calcio 1962 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Salvatore Moggio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per la A.S.D. Quarto Calcio; il sig. Salvatore Moggio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la Società A.S.D. Quarto Calcio 1962: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Real Virtus Baia 1947 - ASD Quarto Calcio 1962 del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Quarto Calcio 1962, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Quarto Calcio 1962 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Domenico Sarnataro e Fabio Rignone così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Moggio, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Domenico Sarnataro, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Fabio Rignone, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Quarto Calcio 1962 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Salvatore Moggio, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Domenico Sarnataro, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Fabio Rignone, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Quarto Calcio 1962 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

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