C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/TFT del 16.01.2025 – Delibera – Fasc.027 Prot. 11335/34 pfi 24-25/PM/fl/mf (Under 16 – na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Giuseppe Gherardi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra:
Fasc.027
Prot. 11335/34 pfi 24-25/PM/fl/mf (Under 16 - na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Giuseppe Gherardi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Salvatore Tortora, Antonio Riemma, Cuono Gallucci, Gennaro Di Diano e Federico Toscano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, ed in particolare: il sig. Salvatore Tortora alla gara A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024; il sig. Antonio Riemma alle gare A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell’11.12.2023 ed A.S.D. Pro Vives Calcio Sq.B - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 17.3.2024; il sig. Cuono Gallucci alla gara A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024; il sig. Gennaro Di Diano alla gara A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell’11.12.2023; il sig. Federico Toscano alla gara A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – Sporting Soccer Cardito del 19.2.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità per la stessa; 2.- il sig. Gaetano Castiglione, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell’11.12.2023, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – Sporting Soccer Cardito del 19.2.2024 ed A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 17.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Salvatore Tortora, Antonio Riemma, Cuono Gallucci, Di Diano Gennaro e Federico Toscano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 3.- il sig. Salvatore Tortora, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all’incontro A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024 valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 4.- il sig. Antonio Riemma, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, agli incontri A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq.B dell’11.12.2023 ed A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 17.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 5.- sig. Cuono Gallucci, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all'incontro A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 6.- il sig. Gennaro Di Diano, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all'incontro A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell’11.12.2023 valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 7.- il sig. Federico Toscano, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all'incontro A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – Sporting Soccer Cardito del 19.2.2024 valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 8.- la società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Gherardi, Gaetano Castiglione, Salvatore Tortora, Antonio Riemma, Cuono Gallucci, Gennaro Di Diano e Federico Toscano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Federico Toscano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gennaro Di Diano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cuono Gallucci, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Riemma, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Gherardi, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig. Gaetano Castiglione, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 600,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Federico Toscano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gennaro Di Diano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cuono Gallucci, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Riemma, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Gherardi, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig. Gaetano Castiglione, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 600,00 di ammenda.
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