C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/TFT del 06.02.2025 – Delibera – Fasc.039 Componenti: Prot. 12096/77 pfi 24-25/PM/ag (Under 14 -na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Armando Mariniello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Internapoli S.S.D. a r.l.;

 

Fasc.039 Componenti:

Prot. 12096/77 pfi 24-25/PM/ag (Under 14 -na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Armando Mariniello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Internapoli S.S.D. a r.l.; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Forio 2014 - Internapoli S.S.D. A.R.L. del 9.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Internapoli S.S.D. a r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Calone Ciro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Armando Mariniello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Armando Mariniello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

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