C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/TFT del 13.02.2025 – Delibera – Fasc.040 Prot. 12229/69 pfi 24-25/PM/pe (Campionato Under 16- SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Genesio Suozzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Altavilla Silentina 2012:
Fasc.040
Prot. 12229/69 pfi 24-25/PM/pe (Campionato Under 16- SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Genesio Suozzo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Altavilla Silentina 2012: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Altavilla Silentina 2012, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Vittorio Scarico e Giuseppe Mastrangelo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali: il calciatore sig. Vittorio Scarico alle gare Diesse - Altavilla Silentina 2012 del 6.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Virtus Battipaglia Calcio del 12.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Olevanese del 26.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - Bellizzi Calcio del 18.3.2024; il calciatore sig. Giuseppe Mastrangelo alla gara U.S. Poseidon 1958 - Altavilla Silentina 2012 del 17.2.2024; 2. la sig.ra Claudia Fusco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società Altavilla Silentina 2012: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Altavilla Silentina 2012, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento per la stessa dei calciatori sigg.ri Vittorio Scarico e Giuseppe Mastrangelo: Diesse - Altavilla Silentina 2012 del 6.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Virtus Battipaglia Calcio del 12.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Olevanese del 26.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Bellizzi Calcio del 18.3.2024 ed U.S. Poseidon 1958 - Altavilla Silentina 2012 del 17.2.2024; 3. il sig. Vittorio Scarico, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Altavilla Silentina 2012: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Altavilla Silentina 2012, alle gare Diesse - Altavilla Silentina 2012 del 6.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Virtus Battipaglia Calcio del 12.2.2024, Altavilla Silentina 2012 – Olevanese del 26.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - Bellizzi Calcio del 18.3.2024, tutte valevoli per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. il sig. Giuseppe Mastrangelo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Altavilla Silentina 2012: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Altavilla Silentina 2012, alla gara U.S. Poseidon 1958 - Altavilla Silentina 2012 del 17.2.2024 valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società Altavilla Silentina 2012 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Genesio Suozzo, Claudia Fusco, Vittorio Scarico e Giuseppe Mastrangelo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il rappresentante della Procura Federale in accordo con tutti i deferiti depositava atto di patteggiamento ex art.17 CGS. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania
P.Q.M.
ritiene di applicare, a seguito di patteggiamento, per: il calciatore Giuseppe Mastrangelo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Vittorio Scarico, quattro (4) giornate di squalifica; il sig. sig.ra Claudia Fusco, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni 15 di inibizione; il sig. Genesio Suozzo, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni 15 di inibizione; per la società Altavilla Silentina 2012 la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 335,00 di ammenda.
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