C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 20.02.2025 – Delibera – Fasc.044 Prot. 12537/86 pfi 24-25/PM/rn (Campionato 3° Categoria-bn) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Nicola Varrella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Apollosa:

Fasc.044

Prot. 12537/86 pfi 24-25/PM/rn (Campionato 3° Categoria-bn) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Nicola Varrella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Apollosa: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Apollosa, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Omar Jammeh e Wale Axiuntuhji, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: il calciatore sig. Omar Jammeh alle gare Polisportiva Apollosa – San Leucio del Sannio del 12.11.2023 e San Leucio del Sannio - Polisportiva Apollosa del 3.2.2024, i calciatori sig. Omar Jammeh e sig. Wale Axiuntuhji alla gara Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dei calciatori sigg.ri Omar Jammeh e Wale Axiuntuhji in occasione degli incontri Polisportiva Apollosa – San Leucio del Sannio del 12.11.2023, San Leucio del Sannio - Polisportiva Apollosa del 3.2.2024 e Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria; 2.- il sig. Omar Jammeh, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Polisportiva Apollosa: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa, alle gare Polisportiva Apollosa – San Leucio del Sannio del 12.11.2023, Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023 e San Leucio del Sannio - Polisportiva Apollosa del 3.2.2024, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 3.- il sig. Wale Axiuntuhji, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Polisportiva Apollosa: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa, alla gara Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. Polisportiva Apollosa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Varrella, Omar Jammeh e Wale Axiuntuhji, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Wale Axiuntuhji, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Omar Jammeh, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Nicola Varrella, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Polisportiva Apollosa la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 600,00 di ammenda. Il Presidente della società Apollosa, presente in dibattimento, ha richiamato le difficoltà tecniche per il tesseramento, in parte dovuto dal fatto che i calciatori deferiti, extracomunitari, erano improvvisamente rientrati in patria per problemi familiari e hanno fornito un permesso di soggiorno. Appare congruo ridurre minimamente le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Wale Axiuntuhji, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Omar Jammeh, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Nicola Varrella, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Polisportiva Apollosa la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda.

 

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