C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 20.02.2025 – Delibera – Fasc.045 Prot. 12663/106 pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17 – Av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rocco Cione, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bagnoli Free Sport:
Fasc.045
Prot. 12663/106 pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17 - Av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rocco Cione, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bagnoli Free Sport: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bagnoli Free Sport, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Antonio Pennetti nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport alla gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024, valevole per il campionato Under 17 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bagnoli Free Sport, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Domenico Frasca nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport in occasione della gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024, valevole per il campionato Under 17 Provinciali; 2. il sig. Domenico Frasca, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pol. Bagnoli Free Sport: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Pennetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport pur non essendo tesserato per tale società; 3. la società Pol. Bagnoli Free Sport a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Cione, Domenico Frasca così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Pennetti così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “ sig. Antonio Pennetti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pol. Bagnoli Free Sport: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport, alla gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva”. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Domenico Frasca, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Rocco Cione, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Pol. Bagnoli Free Sport la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Domenico Frasca, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Rocco Cione, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Pol. Bagnoli Free Sport la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.
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