C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 27.02.2025 – Delibera – Fasc.055 Prot. 13108/84 pfi 24-25/PM/rn (Campionato under 14 – NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Giovanni Davide Di Noia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio:
Fasc.055
Prot. 13108/84 pfi 24-25/PM/rn (Campionato under 14 - NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Giovanni Davide Di Noia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Antonio Napoletano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio alla gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Micri Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Pasquale Bosco nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio quantomeno in occasione della gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14; 2.- il sig. Pasquale Bosco, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Micri Calcio: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Napoletano, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; 3.- il sig. Antonio Napoletano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Micri Calcio: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Micri Calcio, alla gara Micri Calcio – Campania Puteolana del 25.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. Micri Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Davide Di Noia, Pasquale Bosco ed Antonio Napoletano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Napoletano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giovanni Davide Di Noia, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Micri Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Per le altre posizioni, si procedeva con accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Antonio Napoletano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giovanni Davide Di Noia, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Micri Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il sig. Pasquale Bosco, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di giornate due (2) di squalifica.
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