C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/TFT del 06.03.2025 – Delibera – Fasc.030 Prot. 11495/32 pfi 24-25/PM/fl (Under 14 – na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.:

Fasc.030

Prot. 11495/32 pfi 24-25/PM/fl (Under 14 - na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Raimo, Christian Saturno ed Andrea Camporeale, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi, nella fila della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., alle seguenti gare tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, e precisamente: il sig. Alessandro Raimo alle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024; il sig. Christian Saturno alla gara A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023; il sig. Andrea Camporeale alla gara Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024;. nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Aniello Formisano, nonché per avere consentito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. in occasione quantomeno delle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023, A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023, Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024, tutte valevoli per il girone C del campionato Under 14 Provinciale; 2.- il sig. Aniello Formisano, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023, A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023, Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 30/tft del 6 marzo 2025 pag. 163 del 23.3.2024, tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Alessandro Raimo, Christian Saturno ed Andrea Camporeale, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023, A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023, Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024, tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. pur non essendo tesserato per tale società; 3.- il sig. Alessandro Raimo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., agli incontri Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - Academy Felice Piccolo V.S. del 26.11.2023, A.S.C.D. Saviano 1960 - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 2.12.2023, Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. - A.S. Incontro del 23.12.2023 ed A.S. Incontro - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 23.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 4.- il sig. Christian Saturno, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., all'incontro A.S.D Real Avella - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 28.12.2023 valevole per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 5.- il sig. Andrea Camporeale, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., all'incontro Forio United - Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. del 4.2.2024 valevole per il girone C del Campionato Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 6.- la società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Iodice, Aniello Formisano, Alessandro Raimo, Christian Saturno ed Andrea Camporeale, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Alessandro Raimo, sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Christian Saturno, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Andrea Camporeale, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Aniello Formisano, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; il sig. Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L la penalizzazione di punti sei (6) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, con comunicazione del 3/1/25, fissava la udienza di discussione del procedimento di deferimento comunicandolo a tutte le parti interessate e coinvolte. Prima della celebrazione della udienza, la società Savoia 1908 Fc SSD arl, già Portici FBC SSD Arl, faceva pervenire, a mezzo proprio difensore, le memorie difensive nelle quali, preliminarmente ed in via assorbente, eccepiva la improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità del procedimento per mancata notifica della CCI nonché dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale alla società Savoia 1908 FC SSD ARL, con conseguente violazione del diritto di difesa. La società Savoia, già Portici, aveva, infatti, avuto conoscenza del procedimento solo in data 3/1/25 allorquando il Tribunale Federale Territoriale notificava il decreto di fissazione della udienza. Nella predetta memoria veniva, quindi, eccepito che l’atto di deferimento, nonché la CCI, erano stati notificati ad un errato indirizzo pec. Dal giorno 6/8/24 la società savoia, già Portici, infatti, depositava domanda di variazione di dati societari indicando, in sostituzione della vecchia Pec (asdportici1906@pec.libero.it), la nuova ed attuale, savoia1908@legalmail.it , e l’ufficio anagrafe, in data 9/8/2024, autorizzava la predetta domanda. Attesa la natura di atto procedimentale preprocessuale dell’avviso di CCI, che garantisce la massima completezza istruttoria nonché consente all’interessata di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare, eventualmente, il successivo deferimento la mancata e rituale notificazione della stessa comporta non solo la lesione del diritto di difesa ma preclude, anche, all’interessato, in una fase preprocessuale, dichiarare la propria posizione impedendo la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda. Precisava, ancora, la società Savoia che la costituzione in giudizio non poteva sanare la omissione della mancata notificazione della comunicazione dell’avviso della CCI in quanto la stessa non può avere effetti su una fase preprocessuale. Stessa ed analogo ragionamento deve farsi per il successivo atto di deferimento a giudizio che costituisce esercizio dell’azione disciplinare e non può produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario senza una rituale e corretta comunicazione. Concludeva la società Savoia 1908 FC per la dichiarazione di improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità del procedimento per violazione del diritto di difesa attesa la mancata notifica sia della comunicazioni indagini sia del successivo atto di deferimento. Alla udienza del 27/1/25 la Procura Federale, alla luce anche di quanto dedotto dalla società Savoia 1908 FC, chiedeva un rinvio onde consentire la notificazione delle conclusioni indagini alla predetta società ed al sig. Iodice Giuseppe nonché, in subordine la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale. Il Tribunale Federale Territoriale adito, atteso le contestazioni della società circa le richieste della Procura Federale e in considerazione di quanto eccepito dal sig. Iodice Giuseppe, presente di persona in udienza, che precisava di non avere mai ricevuto alcun atto dalla Procura, emetteva la ordinanza con la quale rigettava le istanze della Procura, essendo i termini di cui all’art. 123 e successivi CGS decorsi, rinviando per la discussione alla udienza del 24/2/25 e concedendo alle parti il Termine fino a 5 giorni prima per il deposito di eventuali note. Sia la Procura Federale che la società Savoia 1908 FC facevano pervenire nei termini le note autorizzate. In particolare, la Procura Federale concludeva chiedendo, in via principale, l’accoglimento del deferimento proposto irrogando agli incolpati le sanzioni richieste; in via meramente subordinata, chiedeva l’assegnazione di un termine per la rinotifica della CCI alla società Savoia 1908 FC. Tali richieste trovavano fondamento, a dire della Procura, sulla circostanza che la società Savoia 1908 FC, dopo avere ottenuto dall’Ufficio Anagrafe, in data 9/8/2024, l’ approvazione della domanda di variazione dei dati societari, non aveva dismesso l’indirizzo pec della società Portici alla quale era stata notificata la comunicazione di conclusione delle indagini. Ne deriva che la società Savoia 1908 FC, a seguito di fusione con la società Portici FBC SSDARl, aveva avuto conoscenza degli atti notificati in quanto il mantenimento dell’indirizzo pec in precedenza comunicato agli Organi federali, determinava il preciso obbligo per la stessa di controllare tutti gli atti che eventualmente venivano notificati. Eventualmente, concludeva la Procura Federale, poteva trattarsi nella fattispecie di errore scusabile in quanto generato da un cambio di dati della società avvenuto pochissimo tempo dopo (10 giorni circa) l’accertamento dei dati stessi da parte dell’Organo requirente. La difesa della società Savoia 1908 FC SSDARL faceva pervenire anch’essa le note autorizzate nelle quali ribadiva quanto già ampiamente dedotto nella comparsa difensiva e nei verbali di udienza. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo avere esaminato gli atti ufficiali, il deferimento e le memorie depositate dalle parti, prima di entrare nel merito del deferimento, ritiene necessario pronunciarsi sulla eccezione di improcedibilità e/o nullità e/o inammissibilità del procedimento posto in essere nei confronti della società Savoia 1908 FC SSDARL. Dall’esame della documentazione prodotta dalla Procura Federale emerge; senza ombra di dubbio, che l’atto di conclusione indagine veniva notificato all’indirizzo pec della società Portici FB e non alla società Savoia 1908 Fc che, in data 6/08/2024, depositava domanda di variazione dei dati societari tra cui la indicazione del nuovo indirizzo pec. Il Tribunale adito ritiene sia stato compromesso il diritto di difesa della società Savoia 1908 Fc né appare condivisibile la tesi sostenuta dalla Procura Federale secondo la quale la costituzione nel giudizio abbia comunque sanato ogni eventuale vizio di notificazione. Sul punto il Tribunale Federale Territoriale ritiene che la costituzione in giudizio non può avere effetti cu una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notificazione dell’atto di conclusione delle indagini che mira ad impedire l’istaurazione stessa della fase processuale. Non è, peraltro, meritevole di accoglimento la richiesta della Procura di rimessione in termini per potere procedere alla notificazione dell’atto di conclusione indagini alla società Savoia 1908 FC dal momento che nelle fattispecie non è ravvisabile un errore scusabile o una decadenza per causa non imputabile alla Procura. Dall’esame degli atti emerge con chiarezza che il 9/8/2024 la società Savoia 1908 Fc ha ottenuto l’autorizzazione alla variazione dei dati societari, ivi compresa la indicazione della nuova Pec, mentre la Procura Federale il 20/9/2024 procedeva alla notifica dell’atto di conclusione indagine, per cui la stessa in tale lasso (40 giorni) avrebbe potuto e dovuto accertarsi preliminarmente della validità e della esattezza dell’indirizzo Pec del Savoia 1908 Fc consultando agevolmente l’Ufficio Anagrafe Federale. Circa, poi, la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale da parte della Procura Federale, la stessa non trova ingresso dal momento che il deferimento ha ad oggetto fatti eventualmente commessi e verificatosi nel campionato Under 14 Provinciale e quindi, di competenza di questo giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

Dichiara il deferimento improcedibile.

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