C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/TFT del 06.03.2025 – Delibera – Fasc.056 Prot. 13125/95 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Aniello Nusco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.:
Fasc.056
Prot. 13125/95 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- na) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Aniello Nusco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Raffaele Boccia nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C. alla gara Progetto Giovani 2006 – Soccer Dream Palma C. sq. B del 21.1.2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Raffaele Boccia, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C., alla gara Progetto Giovani 2006 – Soccer Dream Palma C. sq. B del 21.1.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 3. la società A.S.D. Soccer Dream Palma C. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aniello Nusco e Raffaele Boccia così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Boccia, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Aniello Nusco, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Dream Palma C. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Raffaele Boccia, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Aniello Nusco, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Dream Palma C. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.
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