C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/TFT del 06.03.2025 – Delibera – Fasc.060 Prot. 13371/119 pfi 24-25/PM/fl (Campionato under 15 – sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luigi Pompeo Cammarano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’attività di calcio a 5 per la società S.C. Porto Infreschi;

Fasc.060

Prot. 13371/119 pfi 24-25/PM/fl (Campionato under 15 - sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luigi Pompeo Cammarano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’attività di calcio a 5 per la società S.C. Porto Infreschi; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Porto Infreschi all'incontro A.S.D. Libertas Sala Consilina - S.C. Porto Infreschi del 3.12.2023, valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per l'attività di calcio a 11.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luigi Pompeo Cammarano, tre (3) giornate di squalifica. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

 di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Luigi Pompeo Cammarano, tre (3) giornate di squalifica .

 

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