C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/TFT del 06.03.2025 – Delibera – Fasc.061 Prot. 13542/107 pfi 24-25/PM/fm (Campionato Under 16- ce) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Rossana Coronella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019;
Fasc.061
Prot. 13542/107 pfi 24-25/PM/fm (Campionato Under 16- ce) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Rossana Coronella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019; della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. V.P.C. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 alle gare Polisportiva Ma.De.Mar – New Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023, New Tre Torri San Marcellino – Casal di Principe 81033 del 25.2.2024 e New Tre Torri San Marcellino – Macerata Calcio 2018 del 14.1.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Mario Santagata, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Polisportiva Ma.De.Mar – New Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023, New Tre Torri San Marcellino – Casal di Principe 81033 del 25.2.2024 e New Tre Torri San Marcellino – Macerata Calcio 2018 del 14.1.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società ASD New Tre Torri San Marcellino 2019 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. V. P. C., attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; 3. la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rossana Coronella e Mario Santagata, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Mario Santagata, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; la sig. ra Rossana Coronella, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 500,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il sig. Mario Santagata, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; la sig.ra Rossana Coronella, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 500,00 di ammenda.
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