C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/TFT del 06.03.2025 – Delibera – Fasc.063 Prot. 13868/1 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 17 – NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale Zinno, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Sporting Aminei F.C.:
Fasc.063
Prot. 13868/1 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 17 - NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Pasquale Zinno, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Sporting Aminei F.C.: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Aminei F.C., omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Peluso, Antonio Laurato e Salvatore Corrado nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Animei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Aminei F.C., omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Giovanni Schiano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C. in occasione della gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale; il sig. Giovanni Schiano, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Sporting Aminei F.C.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C. nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Peluso Alessandro, Laurato Antonio e Corrado Salvatore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 , svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C. pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Alessandro Peluso, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Sporting Aminei F.C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. disputata l’11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Antonio Laurato, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Sporting Aminei F.C.; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Salvatore Corrado, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Sporting Aminei F.C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società SPORTING AMINEI F.C. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Zinno, Giovanni Schiano, Alessandro Peluso, Antonio Laurato e Salvatore Corrado, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Giovanni Schiano, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Antonio Laurato, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Corrado, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Peluso tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento la richiesta per: il sig. Pasquale Zinno, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Sporting Aminei F.C. la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 235,00 di ammenda; il calciatore Alessandro Peluso il non luogo a procedere. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Ad eccezione del minore Alessandro Peluso, comparso con il padre il quale ha precisato di aver sottoscritto i moduli FIGC, di essersi sottoposto alla visita medica, di aver versato le quote richieste. Facendo così affidamento agli adempimenti burocratici e Federali gravanti sulla società che ha peraltro, nella seduta odierna patteggiato ex art. 127 CGS. A norma dell’art. 39 NOIF il solo onere che grava sul calciatore è quello di sottoscrivere i moduli della FIGC per il tesseramento mentre, come sopra detto, tutti gli altri oneri cadano a carico della società che ha l’onere di trasmettere la predetta documentazione alla FIGC e di accertarsi dell’avvenuto tesseramento. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giovanni Schiano, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Antonio Laurato, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Corrado, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per: il sig. Pasquale Zinno, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Sporting Aminei F.C. la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 235,00 di ammenda; il calciatore Alessandro Peluso il non luogo a procedere.
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