C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 32/TFT del 13.03.2025 – Delibera – Fasc.041 Prot. 12356/17 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Vito Robertazzi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Gregorio:

Fasc.041

Prot. 12356/17 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.- il sig. Vito Robertazzi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Gregorio: a. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Gregorio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Robert Basileo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Gregorio alla gara Città di Battipaglia – Atletico San Gregorio del 5.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b. violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alvignano Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Pasquale Teta nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Gregorio quantomeno in occasione della gara Città di Battipaglia – Atletico San Gregorio del 5.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19; 2.- il sig. Pasquale Teta, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico San Gregorio: a. violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Città di Battipaglia – Atletico San Gregorio del 5.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Gregorio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Robert Basileo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b. violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Città di Battipaglia – Atletico San Gregorio del 5.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Gregorio pur non essendo tesserato per tale società; 3.- il sig. Robert Basileo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletico San Gregorio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Gregorio, alla gara Città di Battipaglia – Atletico San Gregorio del 5.2.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. Atletico San Gregorio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vito Robertazzi, Pasquale Teta e Robert Basileo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Robert Basileo, tre (3) giornate di squalifica. Per le altre posizioni si è proceduto all’accordo ex art. 127 CGS, con la Procura Federale che ha prestato il proprio consenso. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Robert Basileo, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Pasquale Teta,, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Vito Robertazzi, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico San Gregorio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 200,00 di ammenda.

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