C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 32/TFT del 13.03.2025 – Delibera – Fasc.065 Prot. 14819/106bis pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17 – av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: F.I.G.C. – L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 32/tft del 13 marzo 2025 pag. 172 il Sig. Antonio Pennetti
Fasc.065
Prot. 14819/106bis pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17 - av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: F.I.G.C. - L.N.D. – C. R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 32/tft del 13 marzo 2025 pag. 172 il Sig. Antonio Pennetti, all’epoca dei fatti Calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pol. Bagnoli Free Sport; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport, alla gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Pennetti, tre (3) giornate di squalifica. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Antonio Pennetti, tre (3) giornate di squalifica;
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