C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/TFT del 20.03.2025 – Delibera – Fasc.042b Prot. 12494/91 pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17- Bn) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Anna Zobel, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy:

Fasc.042b

Prot. 12494/91 pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17- Bn) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. la sig.ra Anna Zobel, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Giuseppe Zarro ed Aleksandro Prifti nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bucciano Soccer Academy alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, e precisamente: il calciatore sig. Giuseppe Zarro alla gara Aurelio M. Pacillo - Bucciano Soccer Academy del 27.1.2024; il calciatore sig. Aleksandro Prifti alle gare G.S. Pietrelcina - Bucciano Soccer Academy del 19.11.2023, Bucciano Soccer Academy - Cesare Ventura Sq B del 10.12.2023, Bucciano Soccer Academy - Virtus Goti del 12.12.2023, Polis. Puglianello - Bucciano Soccer Academy del 14.1.2024 e Bucciano Soccer Academy - Vitulano del 3.2.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Antonio Viscariello, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di diri-gente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bucciano Soccer Academy nei quali è indicato il nominativo dei sigg.ri Giuseppe Zarro ed Aleksandro Prifti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciale: Aurelio M. Pacillo - Bucciano Soccer Academy del 27.1.2024, Bucciano Soccer Academy - Cesare Ventura Sq B del 10.12.2023, Bucciano Soccer Academy - Virtus Goti del 12.12.2023, Polis. Puglianello - Bucciano Soccer Academy del 14.1.2024 e Bucciano Soccer Academy - Vitulano del 3.2.2024; 3. il sig. Damiano Esposito, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di diri-gente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Bucciano Soccer Academy in occasione dell’incontro G.S. Pietrelcina - Bucciano Soccer Academy del 19.11.2023 valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, nel quale è indicato il nominativo del sig. Aleksandro Prifti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 4. il sig. Aleksandro Prifti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Bucciano Soccer Academy, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciale: G.S. Pietrelcina - Bucciano Soccer Academy del 19.11.2023, Bucciano Soccer Academy - Cesare Ventura Sq B del 10.12.2023, Bucciano Soccer Academy - Virtus Goti del 12.12.2023, Polis. Puglianello - Bucciano Soccer Academy del 14.1.2024 e Bucciano Soccer Academy - Vitulano del 3.2.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5. il sig. Giuseppe Zarro, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bucciano Soccer Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Bucciano Soccer Academy, alla gara Aurelio M. Pacillo - Bucciano Soccer Academy del 27.1.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 6. la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Anna Zobel, Antonio Viscariello, Damiano Esposito, Aleksandro Prifti e Giuseppe Zarro così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Aleksandro Prifti, sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Zarro tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Viscariello, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; il sig. Damiano Esposito, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig.ra Anna Zobel, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 600,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Aleksandro Prifti, sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Zarro tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Viscariello, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; il sig. Damiano Esposito, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig.ra Anna Zobel, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Bucciano Soccer Academy la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 600,00 di ammenda.

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