C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 36/TFT del 27.03.2025 – Delibera – Fasc.067 Prot. 20364/1045 pfi23-24 PM/rg del 25/02/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – la società Puteolana 1909
Fasc.067
Prot. 20364/1045 pfi23-24 PM/rg del 25/02/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - la società Puteolana 1909 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gennaro Fiore e Giovanni Esposito, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: Rilevato che all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini i sigg.ri Gennaro Fiore e Giovanni Esposito, nonchè la società Puteolana 1909, hanno definito le proprie posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 161/AA della F.I.G.C. del 4.10.2024 è stato pubblicato l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l’applicazione della sanzione finale di €. 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società Puteolana 1909, con la previsione di una sanzione base di € 800,00 (ottocento) ridotta alla metà. Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 297/AA della F.I.G.C. del 28.1.2025 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la Puteolana 1909, in quanto tale società non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per l’adempimento dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato, inoltre, che per costante giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo federali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente determinata e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022, nonché CFA n. 07/CFA- 2023/2024). All’udienza del 24/03/2025, era presente l’avvocato della società deferita, munito di procura speciale chiedendo l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS e segnatamente per la società Puteolana 1909, € 717,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
ritiene di applicare, a seguito di patteggiamento, per la società Puteolana 1909, € 717,00 di ammenda.
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