C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/TFT del 03.04.2025 – Delibera – Fasc.068 Prot. 22353/7 pfi24-25 PM/ep del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la società A.S.D. Sporting Aminei F.C.,
Fasc.068
Prot. 22353/7 pfi24-25 PM/ep del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la società A.S.D. Sporting Aminei F.C., per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Zinno Domenico Maione, Salvatore Galbiati, Alessandro Peluso e Yuri Capuozzo, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata. Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 230/AA del 21 novembre 2024 è stato reso noto l‘accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Sporting Aminei F.C. prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 4 di penalizzazione in classifica ed € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 4 punti di penalizzazione in classifica ed € 450,00 di ammenda; Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 344 /AA del 21.2.2025 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Sporting Aminei F.C. in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per tale adempimento dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n.07/CFA-2023/2024). La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. Sporting Aminei F.C € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover confermare la sanzione della P.F. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Sporting Aminei F.C., € 600,00 di ammenda.
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