C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/TFT del 03.04.2025 – Delibera – Fasc.069 Prot. 22354/85 pfi24-25 PM/pdd del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – la società A.S.D. La Cilentana Sport
Fasc.069
Prot. 22354/85 pfi24-25 PM/pdd del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - la società A.S.D. La Cilentana Sport a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlo Alleva, Filippo Bruno e Diego Raffaele Perdomo Esposito così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: Rilevato che i sigg.ri Carlo Alleva, Filippo Bruno e Diego Raffaele Perdomo Esposito, nonchè la società A.S.D. La Cilentana Sport, hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 212/AA del 18 novembre 2024 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. La Cilentana Sport prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di un punto id penalizzazione in classifica ed € 300,00 di ammenda. Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 342/AA del 21 febbraio 2025 è stata dichiarata l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. La Cilentana Sport, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell’ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito per tale adempimento dall’art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022, n. 80/TFNSD-2021- 2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA – 2023-24); La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per la società A.S.D. La Cilentana Sport € 800,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
ritiene di applicare per la società A.S.D. La Cilentana Sport € 800,00 di ammenda.
Share the post "C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/TFT del 03.04.2025 – Delibera – Fasc.069 Prot. 22354/85 pfi24-25 PM/pdd del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – la società A.S.D. La Cilentana Sport"