C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 40/TFT del 10.04.2025 – Delibera – Fasc.070 Prot. 22360/131 pfi24-25 PM/fm del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano;

Fasc.070

Prot. 22360/131 pfi24-25 PM/fm del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano; per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Della Ragione e Salvatore Scannapieco così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: Rilevato che i sigg.ri Enrico Della Ragione e Salvatore Scannapieco, nonché la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 205/AA del 14 novembre 2024 è stato pubblicato l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano prevedeva l’applicazione di della sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 1 punto di penalizzazione in classifica ed € 300,00 di ammenda; Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 341/AA del 21.2.2025 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano in quanto la stessa non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per tale adempimento dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo-federali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n.07/CFA-2023/2024). La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano; € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste delle Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano; € 400,00 di ammenda.

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