C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 40/TFT del 10.04.2025 – Delibera – Fasc.071 Prot. 22368/87 pfi24-25 PM/pdd del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – la società A.S.D. Olympic Salerno

Fasc.071

Prot. 22368/87 pfi24-25 PM/pdd del 18/03/2025 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - la società A.S.D. Olympic Salerno a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Matteo Pisapia, Fabio Mazzeo ed A. M. Rilevato, altresì, che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 199/AA del 12 novembre 2024 è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Olympic Salerno prevedeva l’applicazione della sanzione di punti 3 di penalizzazione ed € 250,00 (€ duecentocinquanta) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 3 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda; Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 339/AA del 21 febbraio 2025 è stata dichiarata l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società A.S.D. Olympic Salerno, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell’ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito dall’art. 126, V comma, del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endo federali il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l’aggravamento della sanzione originariamente posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA – 2023-24); La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la società A.S.D. Olympic Salerno; € 866,70 di ammenda a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, concordato con la Procura Federale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Olympic Salerno € 866,70 di ammenda.

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