F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0195/CSA pubblicata del 17 Aprile 2025 –Sig. Gallea Beidi Francesco
Decisione/0195/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0274/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)
Andrea Lepore – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0274/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Gallea Beidi Francesco in data 30.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 193 del 18.03.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.04.2025, l'Avv. Lorenzo Attolico ed udito l'Avv. Federico Menichini per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Francesco Gallea Beidi proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gare, inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 193 del 18.03.2025), in relazione alla gara Monza/Cesena del 15 marzo 2025, valida per il campionato Primavera 1 - Trofeo Giacinto Facchetti;
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere, al 48' del secondo tempo, da terra, a seguito di un alterco con un calciatore della squadra avversaria, tentato di colpire lo stesso con un calcio".
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate di gara.
A sostegno della propria domanda, il reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie in esame quale atto violento invece di condotta gravemente antisportiva., come, peraltro, definita dal Direttore di gara nel proprio referto. A ciò aggiungeva il rilievo di non aver neanche colpito il giocatore avversario, che, infatti, non riportava alcuna lesione; circostanza, ad avviso della sua difesa, tanto "determinante per valutare l'effettiva riconducibilità del fatto alla fattispecie della condotta violenta" tanto comunque bastevole per l'attenuazione delle "conseguenze sanzionatorie".
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 aprile 2025 compariva, per la parte reclamante, l'Avv. Federico Menichini, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.
Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La Corte, in primo luogo, ritiene opportuno chiarire che la valutazione di una fattispecie, allo scopo di stabilire la sua qualificazione sul piano giuridico sportivo e sanzionatorio ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, spetta in via esclusiva agli organi all'uopo deputati da quest'ultimo e non certamente ai Direttori di gara.
Il fatto, quindi, che, nella specie in esame, il Direttore di gara abbia voluto qualificare il comportamento tenuto dal Reclamante quale condotta gravemente antisportiva e non quale atto violento non ha alcuna rilevanza in questo giudizio, avendo solo questa Corte siffatta facoltà.
Ciò detto, la Corte osserva che, per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n.161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che non vi sia stata alcuna contesa della palla tra i due giocatori e che, quindi, colui che ha tentato di sferrare il calcio non lo ha fatto per colpire il pallone, ma solo per colpire l'avversario, diventando così responsabile di una condotta violenta.
Risulta, peraltro, provato, attraverso la chiara espressione riportata nel referto arbitrale ("scalciava verso lo stesso - l'avversario n.d.r. - al fine di colpirlo"), che il Reclamante abbia tentato di colpire con un calcio un calciatore del Monza, con la conseguenza che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto trovasse applicazione nel caso in esame quanto previsto dal menzionato art. 38 C.G.S., che prevede per i calciatori responsabili di condotta violenta la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara.
Parimenti non può essere condivisa l’argomentazione contenuta nel reclamo secondo cui troverebbe applicazione l'attenuante per assenza di conseguenze dannose a carico del giocatore colpito.
Sul punto, a fronte di una limitata giurisprudenza che tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose ( i.e.: Corte Sportiva d’Appello, decisione del 21 dicembre2018, Reclamo F.C. APRILIA RACING CLUB), vi sono numerose pronunce che invece comportano sia l'esclusione della concessione delle attenuanti per carenza di esiti dannosi, sia l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; Cortegius. Fed. Nel C.u. del 7 giugno 2012, n. 183; Corte gius. fed., in C.u. 153 del 12 febbraio2020). A giudizio di questa Corte, la valutazione della gravità della condotta nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete.
Quindi, questa Corte ritiene che nemmeno l’esame della circostanza appena citata possa consentire l’applicazione di alcuna attenuante.
Per tali motivi la Corte ritiene che la sanzione da applicarsi sia quella minima prevista dall’art. 38 CGS, e cioè tre giornate effettive di squalifica, con l’effetto di respingere il ricorso.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte via PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce