F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0196/CSA pubblicata del 17 Aprile 2025 –S.S. Juve Stabia S.r.l

 

Decisione/0196/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0269/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)

Andrea Lepore – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0269/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l. in data 25.03.2025,

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 160 del 18.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.04.2025, l'Avv. Lorenzo Attolico ed udito l'Avv. Eduardo Chiacchio, presente altresì l'Avv. Filippo Pandolfi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S. Juve Stabia S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 15.000, inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 160 del 18.03.2025), in relazione alla gara Juve Stabia/Modena del 15 marzo 2025, valevole per il campionato di serie B 2024-2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: “per avere, al termine della gara, omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco di una persona non in distinta che minacciava i calciatori ed i dirigenti della squadra avversaria; per avere, inoltre, per tutta la durata del secondo tempo, anche dopo i ripetuti richiami del Direttore di gara, continuato a ritardare la ripresa del giuoco per mancanza di palloni".

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva la riduzione della sanzione dell'ammenda "in misura equa e di giustizia".

A sostegno della propria domanda, la reclamante, in estrema sintesi, sosteneva che la persona a cui, secondo il provvedimento impugnato, non avrebbe impedito l'accesso in campo al termine della gara, in realtà era il Sig. Luigi D'Esposito, vice delegato per la gestione dell'evento, che aveva, invece, diritto a scendere sul terreno di giuoco. Aggiungeva, inoltre, che il Sig. D'Esposito non avrebbe pronunciato le frasi ingiuriose che gli venivano attribuite.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 aprile 2025, compariva, per la parte reclamante, l'Avv. Edoardo Chiacchio, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità. Era presente, sempre per la Reclamante, anche l'Avv. Filippo Pandolfi.

Il reclamo veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In disparte il tema relativo alla legittimità della presenza in campo del Sig. Luigi D'Esposito, la Corte, ai fini della valutazione della congruità della sanzione irrogata alla reclamante, ritiene sufficiente considerare il fatto che lo stesso sia senz'altro persona riferibile alla medesima Reclamante, con conseguente applicazione dell'art. 6 del C.G.S., ed abbia proferito le frasi ingiuriose che gli vengono attribuite.

La prima di tali circostanze risulta pacifica perchè anche ammessa nel reclamo, mentre la seconda risulta non solo accertata nel dettaglio nel referto arbitrale, ma anche confermata nella sostanza dai rappresentanti della Procura secondo cui il Sig. D'Esposito "si rivolgeva con fare minaccioso ed inveiva nei confronti dei tesserati del Modena", con il valore di piena prova.

A questo si aggiunga che risulta, altresì, pacifica, perchè non contestata dalla Reclamante, la circostanza della sistematica ritardata ripresa del giuoco per tutto il secondo tempo a causa della mancanza di palloni nonostante i ripetuti richiami del Direttore di gara.

La Corte ritiene, quindi, che il Giudice Sportivo, nel decidere l'entità della sanzione, abbia esercitato la sua discrezionalità nell’ambito della ragionevolezza.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                             Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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